T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 105 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ficato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato l’1 giugno 1996 e depositato il 28 giugno 1996, la sig.ra R. impugna l’ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria n. 96 del 25 marzo 1996, che dispone la demolizione delle opere abusive realizzate in Reggio Calabria, via Aschenez, prol. 1, consistenti nel collegamento, con rialzo del pavimento, di un vano magazzino al suo appartamento e nella trasformazione in finestra della porta d’ingresso.

Secondo la ricorrente, si tratta di opera realizzata dal precedente assegnatario dell’alloggio di edilizia pubblica in questione, che Ella ha successivamente riscattato nelle condizioni attuali, senza che nell’atto di acquisto si faccia menzione del "vano – magazzino", che risulterebbe collegato funzionalmente all’appartamento già nel progetto originario e costituirebbe con esso unica ed inscindibile unità abitativa.

Deduce i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 14 della legge n. 47/1985.

La modifica di una porta in finestra non abbisognerebbe di concessione ma di semplice autorizzazione e non sarebbe dunque sanzionabile ai sensi della disposizione in epigrafe.

II) Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Assenza di pubblico interesse. Inapplicabilità dell’art. 14 della legge n. 47/1985.

Gli alloggi in parola sono stati realizzati nel 1928 e le modifiche contestate – concernenti tutti i piani terreno – risalirebbero agli anni "50, sicché non potrebbero essere messe in discussione senza indicare quale sia l’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Anche se si volesse contestare la modifica di destinazione d’uso (da negozio ad abitazione) non sarebbe possibile una irrogare una sanzione prevista dalla legge solo successivamente alla modifica stessa.

La ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.

Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio ed ha sostenuto, con articolate contro deduzioni, la piena legittimità del proprio operato, rilevando in particolare che il vano – magazzino in contestazione sarebbe di proprietà comunale.

L’amministrazione resistente conclude per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Dagli atti di causa emerge che il collegamento con l’appartamento e la trasformazione in finestra della porta di detto vano – magazzino sono stati realizzati, per tutti gli alloggi dell’insediamento in questione, moltissimi anni fa, all’inizio degli anni "60.

Ne consegue, ad avviso del collegio, l’illegittimità della disposta ingiunzione di demolizione, emessa dopo almeno un trentennio dall’abuso senza l’indicazione – avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia di questo – del pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, posto che anche nell’esercizio dei poteri repressivi di cui all’art. 14 della legge n. 47/1985 l’amministrazione comunale, perseguendo la finalità della norma di assicurare l’ordinato svolgersi dell’attività urbanistico – edilizia, deve adeguatamente motivare sul pubblico interesse attuale al sacrificio delle posizioni soggettive facenti capo al privato, quando queste si siano consolidate a cagione dell’affidamento riposto per decorso del tempo e per la prolungata inerzia dell’amministrazione vigilante (v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 7 novembre 2008, n. 1490).

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato – rimanendo assorbite le restante censure – con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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