T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 867 Personale ospedaliero U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 22 aprile 1996 e depositato il successivo 17 maggio i ricorrenti, tutti medici in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Cardarelli, adivano questo Tribunale chiedendo accertarsi il diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennità di tempo pieno nell’importo integrale e senza decurtazioni, previo annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la trattenuta del 15 % sull’indennità di tempo pieno.

A tal proposito, parte ricorrente esponeva che:

– ai medici del servizio pubblico è consentito lo svolgimento di attività libero professionale, nei limiti della non interferenza coi doveri conseguenti alla qualità dei pubblici dipendenti in virtù dell’art.35 del D.P.R.671/1979;

– fino al 1991 i suddetti dipendenti pubblici potevano optare per il tempo definito, caratterizzato da una più ampia facoltà di esercizio dell’attività libero- professionale, quindi, la successiva legge 412/1991 ha eliminato questa duplicità di articolazione;

– ad ulteriormente ridurre le possibilità di svolgimento di attività liberoprofessionale, o comunque a comprimere sensibilmente l’esercizio del corrispondente diritto da parte degli operatori sanitari pubblici è intervenuto il comma 3 dell’art.4 della L.724/1994, in virtù del quale a decorrere dall’1 gennaio 1996 la corresponsione dell’indennità di tempo pieno è sospesa, limitatamente al 15% del suo importo, per il personale dipendente che esercita attività libero- professionale all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche;

Tanto premesso, i ricorrenti deducevano i seguenti vizi avverso gli atti impugnati: a) violazione degli artt.3,33, 35,36,41 e 97 della Cost.; b) violazione del d.lgs.29/93 e ss. mod. c) violazione della L.241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento.

Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
Motivi della decisione

In diritto si osserva che il Collegio ritiene di aderire, così come in passato, all’orientamento unanime della giurisprudenza, anche del giudice ordinario, a lume del quale "L’art. 4, comma 3, l. n. 724 del 1994, il quale prevede una detrazione del 15 per cento sull’indennità di tempo pieno di cui all’art. 110, comma 1 d.P.R. n. 384 del 1990, per medici dipendenti delle Asl che esercitano l’attività liberoprofessionale all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche, si applica in tutti i casi in cui ricorra l’esercizio di attività "extra moenia", a nulla rilevando che la Asl datrice di lavoro non abbia predisposto gli spazi, le attrezzature e l’organizzazione per l’esercizio dell’attività intramurale, in violazione di quanto impostole dell’art. 4 comma 10 d.lg. n. 502 del 1992.

Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2006, n. 19430.

E d’altro canto, questo giudice osserva altresì che la suddetta normativa "nella parte in cui prevede la decurtazione dell’indennità di tempo pieno per i medici dipendenti da strutture sanitarie pubbliche che esercitano anche attività "extra moenia", sia perché diretta a conferire una sempre maggiore efficienza al S.s.n., al fine di renderlo concorrenziale con quello privato anche mediante istituti innovativi del rapporto di lavoro dei dipendenti, sia perché si tratta pur sempre di misura correlata all’autonoma scelta del medico di svolgere attività libero professionale all’esterno delle strutture pubbliche, senza che possano rilevare al riguardo i motivi per i quali egli si sia determinato a tale opzione, ivi compresa la mancanza di idonee strutture interne da destinare allo svolgimento dell’attività libero professionale non sia affatto in contrasto con principi costituzionali." T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 160

In altre parole, dalla sopra ricordata giurisprudenza, condivisa, come detto, da questo Tribunale, emerge che la normativa che regola in materia l’attività liberoprofessionale, è conforme all’interesse pubblico, rappresentando un ragionevole compromesso fra le esigenze connesse all’espletamento dell’iniziativa economica individuale e l’interesse conseguente allo svolgimento di attività sanitarie rivolte alla collettività degli amministrati. E poiché l’amministrazione, con i provvedimenti impugnati, operando la suddetta trattenuta, si è limitata ad applicare i suddetti principi normativi, deriva da ciò che la scelta operata deve ritenersi corretta e conforme alla ratio sottesa dalla norma attributiva del potere.

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a corrispondere le spese processuali in favore della costituita amministrazione, che si liquidano in complessivi euro mille,00.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia trasmessa all’Avvocatura Erariale, ai sensi della legge n.89 del 2001.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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