Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5790 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 6.4.2007, il G.U.P. del Tribunale di Matera dichiarò C.G. e Q.G. responsabili dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito – condannò ciascuno dei predetti alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena sospesa per C..

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Potenza, con sentenza in data 4.3.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato C.G. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’indulto anzichè della sospensione condizionale della pena.

Con memoria depositata il 17.1.2011, il difensore dell’imputato ha sviluppato gli argomenti a sostegno del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato e proposto in carenza di interesse.

Il motivo non è stato dedotto con l’atto in appello, ma l’applicazione dell’indulto anzichè della sospensione condizionale della pena era stata soltanto chiesta all’udienza della Corte d’appello.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Inoltre la sospensione condizionale della pena è più favorevole rispetto all’indulto, sicchè non vi è interesse a ricorrere (v.

Cass. S.U. n. 36837 del 15.7.2010 dep. 16.10.2010 rv 247940).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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