Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7124 Provvedimenti riguardo ai figli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

getto dell’incidentale.
Svolgimento del processo

1. La sig.ra B.U.M.G. con ricorso al tribunale di Velletri chiese che fosse pronunciata la separazione personale dal marito sig. Sa.Ra., con addebito a quest’ultimo. Chiese che le fosse affidato il figlio minorenne, assegnata la casa coniugale e che il marito fosse condannato a corrisponderle un assegno di mantenimento per sè ed il figlio. Il convenuto si costituì chiedendo che la separazione fosse pronunciata con addebito alla moglie. Il tribunale, con sentenza 1 giugno 2005, pronunciò la separazione rigettando le rispettive domande di addebito, assegnando alla moglie la casa coniugale e attribuendole un assegno di Euro 700,00 mensili per il mantenimento del figlio e un assegno di euro 800,00 mensili per il proprio mantenimento. La sig.ra B. propose appello sia in ordine al rigetto della domanda di addebito sia in ordine alla misura degli assegni liquidati in suo favore; il sig. S. propose appello incidentale insistendo perchè la separazione fosse pronunciata con addebito a carico della moglie e chiedendo che l’assegno in suo favore fosse quantificato in misura minore. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14 marzo 2008, notificata il 28/29 aprile 2008, ha rigettato entrambi i ricorsi. La sig.ra B. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato l’8/9 maggio 2008, formulando quattro motivi. Il sig. S. resiste con controricorso e ricorso incidentale notificati il 18 giugno 2008 ed ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; attenendo alla medesima sentenza.

2. Con il ricorso principale sono stati formulati quattro motivi di censura, deducendosi la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell’art. 151 cod. civ., in relazione al rigetto della domanda di addebito, dell’art. 156, cod. civ., in relazione alla misura dell’assegno di mantenimento attribuito, nonchè vizi motivazionali. I motivi, peraltro, come eccepito dal controricorrente, non sono assistiti dai quesiti di diritto e dalla sintesi (in relazione ai dedotti vizi motivazionali), come prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 143 e 151 cod. civ., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie, nonostante che la sentenza abbia accertato che essa era dedita all’alcol e i suoi comportamenti erano contrari ai doveri coniugali, ritenendo peraltro che questi non fossero la causa del fallimento del matrimonio, essendosi protratti nel tempo, così ponendo in essere un procedimento logico contraddittorio, in quanto proprio il protrarsi del comportamento nel tempo aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Si formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte, alla luce di quanto stabilito dall’art. 143 in relazione all’art. 151 cod. civ., se l’inosservanza dell’obbligo di assistenza morale e materiale, della collaborazione nell’interesse della famiglia, possano costituire circostanze di addebitabilità della separazione.

Di conseguenza dica se la Corte d’appello abbia errato nel ritenere insussistenti tali comportamenti rigettando la richiesta di addebito".

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.. Per un verso – essendo con esso formalmente dedotte violazioni di legge – per essere accompagnato da un quesito del tutto astratto e privo di ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla "ratio decidendi" della sentenza impugnata, mentre il quesito di diritto (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4044; 17 luglio 2008, n. 19769; 30 settembre 2008, n. 24339) deve essere formulato con riferimento ad essa, con la sintetica enunciazione della regola di diritto applicata dal giudice e della diversa regola che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere applicata dal giudice. Per altro verso, essendo con esso dedotti anche vizi motivazionali, per non essere accompagnato dalla prescritta sintesi (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’assegno di mantenimento erogato, che secondo il ricorrente doveva essere quantificato in misura ridotta, non tenendo conto la sentenza delle attitudini e possibilità lavorative della controparte, dell’assegnazione della casa coniugale, delle donazioni d’immobili ricevute dal suocero novantenne, aventi notevole valore ancorchè gravate di usufrutto a favore di quest’ultimo, nonchè delle documentate condizioni di salute di esso ricorrente.

Si formula in proposito il seguente quesito: "Dica la Corte, alla luce di quanto stabilito dall’art. 156 cod. civ., se con la pronuncia di separazione il diritto al mantenimento non è stabilito a favore del coniuge cui sia addebitabile la separazione o non si sia procurato per sua colpa adeguati redditi propri e se comunque l’entità del contributo a favore del coniuge debba essere determinata in relazione alle circostanze e redditi dell’obbligato.

Di conseguenza dica se la Corte d’appello abbia errato nel rigettare i motivi di censura sui punti anzidetti".

Anche tale motivo, in quanto assistito da un quesito del tutto astratto e non collegato con la "ratio decidendi" e la motivazione della sentenza è inammissibile.

Ne deriva che anche il ricorso incidentale, nel suo insieme, va dichiarato inammissibile.

Stante la reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *