Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7123 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 8 maggio 2008, la Corte d’appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio dalla Corte suprema di cassazione, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.000,00, oltre agli accessori, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale subito dall’istante, P.R., per due anni di irragionevole durata del giudizio di riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione su prestazioni assistenziali corrisposte in ritardo dal Ministero dell’interno, svoltosi davanti al giudice del lavoro di Benevento tra il 13 febbraio 1995 e il 3 novembre 2000. La corte territoriale ha motivato la liquidazione effettuata, con la modestia della pretesa fatta valere e il modesto patema d’animo che la vicenda processuale poteva aver cagionato, non toccando i beni fondamentali della persona.

Per la cassazione di questo decreto, che dichiara esserle stato notificato il 15 ottobre 2008, la signora P.R. ricorre con atto notificato in data 12 dicembre 2008, per tre motivi.

Il ministero non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si censura la liquidazione dell’equa riparazione in ragione di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, così discostandosi in modo irragionevole ed immotivato dai parametri di liquidazione della Corte europea dei diritti dell’uomo e ritenuti applicabili dalla Corte suprema di cassazione. La modesta natura o entità della controversia poteva rilevare nella determinazione del quantum, se non in forza di un giudizio di comparazione – che era mancato – con le condizioni socio economiche della parte.

Il motivo in esame non contiene gli elementi richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., parte seconda. In forza di questa norma, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5) l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve pertanto contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Tale momento di sintesi è assente nel mezzo in esame e ne determina l’inammissibilità.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e succ. mod. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, liquidando le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi edittali. La ricorrente deduce di aver depositato presso la Corte d’appello nota spese dei giudizi di riassunzione, di legittimità e del giudizio cassato, che riporta nel ricorso, e lamenta che la liquidazione del giudice sia stata inferiore ai minimi applicabili alle voci esposte. Si deduce che, in relazione a queste ultime, e tenuto conto della tariffa applicabile in relazione al valore della causa risultante dalla liquidazione effettuata, nel giudizio di rinvio i diritti di procuratore, liquidati in Euro 200,00, non potevano essere inferiori a Euro 353,00; e nel giudizio di cassazione, dove erano stati liquidati Euro 700,00, gli onorari non potevano essere inferiori a Euro 425,00, e i diritti a Euro 353,00.

Il motivo è fondato esclusivamente con riferimento alla liquidazione dei diritti di procuratore per il giudizio di rinvio. Il motivo è invece infondato con riferimento alla liquidazione delle spese del precedente giudizio di legittimità, giacchè, diversamente da quanto la ricorrente mostra di credere, all’avvocato cassazionista, per il patrocinio svolta davanti alla Corte di Cassazione spettano esclusivamente gli onorari secondo le prescrizioni della tabella A della Tariffa Forense, mentre nulla gli è dovuto per le attività eventualmente svolte come procuratore (in conformità alle voci di cui alla tabella A della medesima Tariffa) dovendo il relativo compenso ritenersi conglobato nei suddetti onorari (giurisprudenza consolidata: v. Cass. 21 marzo 1989 n. 1410, e tutte le successive sino Cass. 15 luglio 2008 n. 19370).

Con l’accoglimento di questo motivo resta assorbito il terzo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle spese, ridotte immotivatamente rispetto a quelle indicate nelle note depositate.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per non avere il giudice del rinvio pronunciato sulle spese del giudizio cassato, nonostante la richiesta contenuta al riguardo nel ricorso per riassunzione.

Il motivo è fondato, non avendo il giudice del rinvio considerato le spese del primo giudizio, nel quale era stato emesso il decreto cassato.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione della L. 13 giugno 1942, art. 24 e D.M. 9 aprile 2004, n. 127, art. 134, per l’omessa condanna del ministero al pagamento del rimborso delle spese generali.

Anche questo motivo è fondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa corte, il rimborso delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (v. tra le più recenti, Cass. 22 febbraio 2010 n. 4209).

In conclusione il decreto impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti. La causa, inoltre, può essere deciso anche nel merito, con la liquidazione, nella misura indicata in dispositivo, dei diritti di procuratore del giudizio di rinvio, e di tutte le spese del giudizio cassate con la precedente sentenza 29 settembre 2005 n. 19038 di questa corte, e con il riconoscimento delle spese generali. Sono inoltre a carico dell’amministrazione le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

Dette spese sono distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il secondo motivo, nonchè il quarto e il quinto motivo; dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito liquida a favore della parte ricorrente i diritti di procuratore nel giudizio di rinvio in Euro 353,00; liquida le spese del giudizio cassato in Euro 700,00 per onorari, 400,00 per diritti e Euro 50,00 per esborsi; liquida le spese del presente giudizio in Euro 400,00, oltre a Euro 100,00 per esborsi; il tutto, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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