Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5787 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 febbraio 2010, la Corte di appello di Catania in riforma della sentenza emessa il 29 aprile 2009 dal Giudice Tribunale di Ragusa, ha determinato nei confronti di G.A. la pena inflitta per i reati di violenza sessuale e minacce in anni quatto, mesi otto e giorni venti di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado con la quale Gi.Gi. era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, G.G. alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, G. S., GI.An. G.F. e G. C. alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa ciascuno, quali imputati dei delitti loro rispettivamente ascritti.

Tutti gli imputati suddetti hanno personalmente proposto ricorso per cassazione deducendo motivi identici, nei quali hanno lamentato vizio di motivazione in punto di responsabilità. Nell’interesse di vari imputati è stata presentata memoria nella quale si è sottolineata la eccessività del trattamento sanzionatorio.

I ricorsi sono tutti manifestamente inammissibili in quanto gli scarni rilievi che ne compongono i motivi sono del tutto generici. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazioni del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, da parte di ciascuno di essi, alla Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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