T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 11-02-2011, n. 887 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, notificato il 7 ottobre 1993 e depositato il successivo 4 novembre, A.T. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n° 75 del 23.6.1993, con cui il Sindaco del Comune di Meta le ha ingiunto di provvedere, nel termine di gg. 90 dalla notifica dell’atto, alla demolizione di alcune opere indicate come abusive (in quanto in assenza di titolo autorizzatorio edilizio), realizzate alla via Cristoforo Colombo n° 78, e così descritte: "realizzazione di un manufatto su due livelli, avente una cubatura di circa mc. 645, la cui struttura portante era in muratura di blocchi di pomicemento, poggiante su base in conglomerato cementizio, munito di infissi esterni e con intonaco su pareti esterne".

Quali motivi di impugnazione dell’ordinanza, la ricorrente ha spiegato i seguenti:

eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;

violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 47/1985 in relazione ala L. 765/1967;

violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 47/1985 – non operatività della L. 47/1985 per i lavori eseguiti tra il 10 ottobre 1983 e il 17.3.1985;

violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 47/1985 in relazione agli artt. 9 e 10 L. 47/1985 nonché alla L. 10/1977 – eccesso di potere sotto molteplici aspetti.

In data 1 febbraio 1994 si è costituita l’Amministrazione intimata, contestando l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza n° 719 del 20.5.1994, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensiva avanzata dalla A..

In adempimento dell’ordinanza istruttoria presidenziale n° 55/2010, il Comune di Meta, in data 13 dicembre 2010, ha comunicato che "per l’abuso di cui all’ordinanza n° 75 del 23 giugno 2003 è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994 prot. 2056 del 28.2.1995, allo stato la pratica è in istruttoria".

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, parte ricorrente ha confermato di aver presentato istanza di condono per le opere oggetto dell’ordinanza demolitoria del Comune di Meta n° 75 del 23.6.1993 (erroneamente indicata dal Comune, nell’inviata nota istruttoria, come ordinanza n° 75 del 23.6.2003); quindi la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

A.T. impugna l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Meta le ha ingiunto di demolire alcune opere, realizzate in una sua proprietà posta in quel Comune e in assenza di titolo edilizio.

Dopo l’emissione e la notifica di tale ordinanza (avvenute rispettivamente il 23.6.1993 e il 24.6.1993), e dopo l’instaurazione anche di questo giudizio, la ricorrente ha però – per le opere in questione – presentato istanza di cd. "condono", al fine di conseguire il rilascio del titolo abilitante in sanatoria, ai sensi dell’art. 39 L. 724/1994 (cfr. comunicazione in proposito del Comune depositata in data 13.12.2010, confermata in sede di discussione dal difensore dell’A.).

Orbene, quest’ultimo evento risulta, ad avviso del Collegio, decisivo ai fini della definizione del presente giudizio, a prescindere dalle argomentazioni di cui ai proposti motivi di ricorso.

Invero, va premesso che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria successivamente all’emanazione del provvedimento sanzionatorio non incide sulla legittimità di esso (come accadrebbe, invece, nel caso in cui detta domanda si fosse avuta prima del suo intervento); considerato che l’illegittimità è situazione patologica originaria dell’atto, relativa al suo momento genetico, mentre la proposizione di una istanza di sanatoria (cui all’articolo 13 della legge n.47/1985, come dell’art. 39 L. 724/1994) è vicenda successiva.

In tale caso tuttavia, la proposizione della domanda ex art. 39 della legge n. 724/1994, successivamente all’adozione dell’atto demolitorio e alla proposizione dell’impugnativa, rileva sul piano processuale – quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali – rendendo improcedibile, per carenza di interesse, il ricorso giurisdizionale (in senso conforme Consiglio di Stato Sez. V, n°165/97; Cons. Giust. Amm. Sicilia n° 187/97; Tar LazioRoma sez. II, n. 33098 del 2.11.2010; Tar CampaniaNapoli sez. II, n. 20262 del 19.10.2010; Tar LazioRoma, sez. II, n. 32129 del 7.9.2010; Tar SiciliaCatania sez. I, n. 3200 del 21.7.2010; Tar CampaniaNapoli sez. VI, n. 16806 del 15.7.2010; Tar PugliaBari sez. III, n. 2922 dell’8.7.2010;Tar LazioRoma sez. I, n. 15305 del 4.6.2010; Tar lazioRoma sez. I, n. 4243 del 18.3.2010; Tar Toscana sez. III, n. 516 del 26.2.2010; Tar CalabriaCatanzaro sez. II, n. 95 del 9.2.2010; CampaniaSalerno n° 234/99, n°423/99, n°368/99; nonché T.A.R. AbruzzoPescara n° 175 del 28.1.1999; T.A.R. CampaniaNapoli n° 2027 del 20.7.1999), salvo che non risulti già esternata dall’Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità dell’opera: in queste ipotesi, la presentazione dell’istanza avrebbe la mera funzione di procrastinare inutilmente l’irrogazione della sanzione per un non sanabile abuso edilizio; e quindi l’Amministrazione ben potrebbe, in assenza di documentate sopravvenute circostanze, limitarsi all’adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità.

Infatti, il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza ex art.13 citato (o dalla normativa eccezionale sul cd. "condono edilizio"), ha un significato solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile: solo in tal caso è necessaria la formazione di un nuovo provvedimento esplicito (di accoglimento o di diniego), che, in quanto atto non meramente confermativo, vanificherebbe definitivamente l’operatività dell’impugnato provvedimento sanzionatorio.

In caso di accoglimento dell’istanza, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria renderà legittima l’opera e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell’ipotesi inversa di rigetto, l’Amministrazione comunale dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base del nuovo accertamento dell’abusività non sanabile delle opere, ai sensi degli artt. 27 e segg. D.P.R. 380/2001 (normativa che ha sostituito quella di cui alla legge n°47/1985), e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell’arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando la più onerosa sanzione dell’acquisizione. In tali ipotesi, pertanto, viene a mancare l’interesse della parte ricorrente alla decisione sull’impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, anche tenuto conto della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo), sull’istanza ex art.13 L. 47/1985 o di "condono", non meramente confermativo e quindi anch’esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dall’interessato.

Orbene, proprio quanto da ultimo descritto si è verificato nella vicenda in esame, posto che l’ordine demolitorio è antecedente alla proposizione della domanda di condono (presentata all’intimato Comune in data 28.2.1995); che non risultano dagli atti di causa ragioni ostative, in astratto, all’eventuale sanabilità dell’intervento; che nessun provvedimento risulta, in risposta, essere stato emesso dal Comune di Meta.

In base alle suesposte considerazioni, sussistono quindi le condizioni per dichiarare la improcedibilità del presente ricorso, per carenza di interesse.

La definizione in rito del giudizio rende equo compensare tra le parti le relative spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da A.T., lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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