T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 128 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene proposta un’azione risarcitoria conseguente al ritardo con il quale Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto alla verifica dei requisiti richiesti dalla legge e alla revoca del contributo a suo tempo concesso alla società ricorrente.

Va anzitutto premesso che le antecedenti questioni di legittimità dei provvedimenti assunti dall’amministrazione hanno formato oggetto di specifiche pronunce di questo Tribunale confermate dal Consiglio di Stato anche in ordine alla debenza degli interessi legali maturati sui contributi indebitamente conseguiti.

Con riferimento a tale ultimo aspetto e cioè alla domanda di restituzione di quanto corrisposto a tale titolo maggiorato di interessi e rivalutazione, essa deve considerarsi inammissibile in forza del principio del ne bis in idem per il quale non può essere reintrodotta, sia pure sotto altra forma, una pretesa già definita in un precedente giudizio con sentenza passata in giudicato.

Quanto alla configurabilità, nella fattispecie, di un’azione risarcitoria autonoma derivante da ritardo essa appare alla luce dei vigenti principi assolutamente improponibile.

Invero il solo ritardo nell’emanazione di un atto amministrativo viene riconosciuto elemento sufficiente a configurare un danno ingiusto con conseguente obbligo di risarcimento, esclusivamente nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo, ove il medesimo si sia concluso in senso favorevole per l’amministrato oppure nel caso di un interesse oppositivo, successivamente riconosciuto, in sede giudiziale, nei confronti dell’interessato (Ad Plen Cd S n°7/2005).

Nella situazione in esame tali condizioni non sussistono poiché:

o l’atto di cui si assume il ritardo è anzitutto un atto negativo nei riguardi del suo destinatario, la cui legittimità è stata riconosciuta, in via definitiva, nei precitati giudizi.

o gli interessi liquidati sulla somma capitale costituita dal contributo non sono, come si sostiene nel ricorso, connesse al ritardo con cui l’amministrazione si è attivata, ma rappresentano soltanto il corrispettivo per gli importi indebitamente percepiti e poi trattenuti dalla società ricorrente.

In definitiva e per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 (euro duemilacinquecento/zero).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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