Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 28 aprile 2010, la Corte di appello di Palermo ha, per quel che qui rileva, confermato la sentenza emessa il 9 giugno 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con la quale G.D. era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa quale imputato di due rapine.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale nel primo motivo lamenta – riproponendo questione già dedotta in appello e disattesa da quei giudici – che sia stato ritenuto il sequestro di persona, in luogo dell’assorbimento del reato in quello di rapina, e nel secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Il primo motivo, infatti, è privo del requisito della specificità, giacchè i giudici dell’appello hanno analiticamente descritto i fatti mettendo in luce la circostanza che i rapinati erano stati privati della loto libertà ben oltre la consumazione della rapina, essendo stati richiusi in uno sgabuzzino dal quale riuscivano a liberarsi solo sfondando la grata di aerazione della porta. Circostanze, queste, totalmente neglette dal ricorrente, limitatosi a proporre rilievi del tutto generici.

Quanto al secondo motivo, lo stesso è del tutto inconsistente, in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, le attenuanti generiche erano state concesse in primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile A.S. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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