T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 122 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stata negata la conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato che ha conto dedotto alle avverse doglianze e concluso per la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 336/2009 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di ragioni ciascuna da sola sufficiente a giustificare il diniego, se legittime.

Infatti, il diniego, rileva la presenza di condanne penali ritenute ostative trattandosi di violazione della normativa in materia di sostanza stupefacenti che hanno portato a due condanne penali di cui la ultima, nel 2006, con una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione; sulla pericolosità ai sensi dell’articolo 13, coma secondo, lettera c) del T.U. sulla disciplina dell’immigrazione, desunta da due condanne penali in materia di sostanze stupefacenti; sulla non convertibilità dello speciale permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui all’articolo 19 comma 2°, lettera c) del citato T.U. ed, infine, sulla circostanza del venir meno della convivenza con la sorella alla base del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 19 comma 2°, lettera c) del citato T.U..

3. Ciò premesso il ricorso è infondato.

In linea di diritto va osservato che l’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 25.05.1998, n. 286 prevede che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato". A sua volta, l’art. 4, comma 3 dello stesso testo normativo dispone che "Non è ammesso in Italia lo straniero…che risulti condannato…per reati inerenti gli stupefacenti…".Dalla lettura coordinata delle due norme appena citate si evince che la condanna per reati inerenti gli stupefacenti costituisce ragione in sé ostativa al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno (tra le tante Consiglio Stato, sez. VI, 08 settembre 2009, n. 5259; Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3964; T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 03 luglio 2009, n. 1030; TAR Piemonte, sez. II, 05.08.2009, n. 2173). La giurisprudenza (cfr da ultimo T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 31 dicembre 2010, n. 578; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 05 marzo 2010, n. 1424) ha già avuto occasione di evincerne la sussistenza di un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, ove lo straniero sia stato condannato per uno dei reati ivi considerati, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto, e senza che assuma rilievo l’avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (v., tra le altre, sentt. n. 94 del 13 marzo 2010, n. 164 del 28 aprile 2009, n. 32 dell’11 febbraio 2009, n. 636 del 18 dicembre 2007 e n. 49 del 21 febbraio 2007; ma v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2009 n. 2544, 23 luglio 2008 n. 3635 e 8 febbraio 2008 n. 415), non essendo neanche necessario che la sentenza sia passata in giudicato (v. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 359; TAR Piemonte, Sez. II, 19 novembre 2005 n. 3735; TAR Liguria, Sez. II, 7 luglio 2005 n. 1010). Seguendo tale orientamento, la prevalente giurisprudenza ha altresì rilevato che la preclusione in esame non rappresenta un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel nostro Paese dallo straniero (v., tra le altre, TAR Piemonte, Sez. II, 14 gennaio 2010 n. 192; TAR Veneto, Sez. III, 9 gennaio 2007 n. 8), onde non può la suddetta preclusione ritenersi limitata ai fatti o alle condanne successive all’entrata in vigore della normativa del 2002 (v., ad es., TAR Lazio, Sez. II, 1° marzo 2010 n. 3203 e 1° dicembre 2008 n. 10899; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 7 luglio 2009 n. 1776). Da ultimo, sono stati altresì esclusi profili di incostituzionalità nelle scelte in tal modo operate dal legislatore, il quale ha fatto corretto uso dell’ampio potere discrezionale in materia (v. Corte cost. 16 maggio 2008 n. 148).

4. Orbene la presenza di una condanna penale per reati inerenti gli stupefacenti non solo è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma è altresì ostativa alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5. Va, comunque, osservato che il provvedimento impugnato motiva il diniego anche in relazione alla ritenuta pericolosità per la tutela della sicurezza pubblica e detta valutazione discrezionale dell’amministrazione, poiché si fonda sulla presenza delle due condanne penali riportate in materia di reati inerenti gli stupefacenti, non presenta profili di illogicità e non appare sindacabile in questa sede di legittimità.

6. Tali ragioni del diniego sono sufficienti a giustificare il provvedimento e, conseguentemente, vanno assorbite le ulteriori doglianze dedotte che, anche in caso di eventuale accoglimento, non potrebbero mutare l’esito del giudizio.

7. In conclusione il ricorso va respinto.

8. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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