Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 10 febbraio 2010, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 7 dicembre 2006 dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, con al quale B. L. era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione quale imputato dei delitti di truffa e ricettazione al medesimo ascritti.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnovando censure già devolute in appello e da quei giudici disattese, lamenta la carenza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, in ordine alla consapevolezza della falsificazione dell’assegno circolare dato in pagamento per l’acquisto delle gomme della propria autovettura, con la conseguenza di far venir meno anche i presupposti per ritenere integrato il delitto di truffa.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i motivi, in larga misura genericamente descrittivi di principi di carattere generale senza alcun pertinente riferimento alla vicenda di specie, si limitano a riprodurre gli identici rilievi già posti a fondamento dell’atto di appello e tutti puntualmente esaminati e motivatamente disattesi, con ampio e coerente percorso argomentativo – solidamente agganciato alle emergenze di causa – dai giudici dell’appello:

percorso argomentativo, invece, totalmente negletto dal ricorrente, la cui critica impugnatoria finisce, dunque, per risultare del tutto astratta. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che nella sostanza si limitano a riprodurre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi motivi di tal fatta considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, Burzotta;

Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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