T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 136 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il silenziorigetto con cui il Comune di Sermoneta ha rifiutato alla ricorrente l’accesso agli atti ed ai documenti del procedimento concorsuale approvato con Determinazione del Responsabile UTCURB n.33/09. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile in quanto, in seguito alla notifica del ricorso, avvenuta il 14 ottobre 2010, l’amministrazione, con raccomandata del 27 ottobre 2010 ricevuta dalla ricorrente il giorno successivo, ha comunicato la disponibilità all’accesso. L’iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta in data 29 ottobre 2010. Le spese processuali che si liquidano in Euro 1000 sono poste a carico del comune.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il comune al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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