Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7116 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Avv.to F.V. ha proposto, nei confronti della moglie M.M., ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., notificato il 31.01.2007, contro tutte le ordinanze adottate, a fare data dalla prima comparizione delle parti (all’esito delle udienze dell’8.05.2006, del 3.07.2006, del 16.10.2006, a seguito di riserva, e dell’11.12.2006), dal Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nel giudizio introdotto il 21.11.2005, dalla M., volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il (OMISSIS). La M. ha resistito con controricorso notificato il 9 – 12.03.2007.

Il F., premesso che la M. ha chiesto il divorzio in riferimento all’ipotesi contemplata dalla L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b) e sulla base della sentenza non definitiva resa nel giudizio di separazione personale, assumendone il passaggio in giudicato per inutile decorso del termine breve d’impugnazione immediata, decorrente dalla notificazione di tale pronuncia, avvenuta a sua istanza, assume che con i provvedimenti presidenziali è stata illegittimamente disattesa la sua eccezione di nullità di detta notificazione, proposta in ragione del fatto che, nonostante che nel giudizio di separazione egli si fosse personalmente costituito e non risultasse alcuna elezione di domicilio nè da parte sua nè da parte del suo codifensore, avv.to Matronola, tale notificazione non era stata eseguita presso la Cancelleria del Tribunale adito (ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82) ma presso lo studio di detto suo procuratore. Chiede, quindi, la declaratoria di nullità dei menzionati provvedimenti, che assume destinati ad invalidare anche la sentenza conclusiva.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il F. denunzia:

1. "Violazione dell’art. 170 c.p.c., comma 1 per essere inesistente l’elezione di domicilio dell’Avv.to F.V. presso il suo procuratore costituito Avv.to Annamaria Metronola" e tanto in quanto la notificazione può essere eseguita solo nel domicilio eletto.

2. "Violazione dell’art. 170 c.p.c., comma 3 per non essere mai avvenuta la notifica della sentenza all’Avv.to F.V., costituito personalmente".

Il ricorso è inammissibile.

Come noto, il ricorso straordinario per Cassazione ( art. 111 Cost.) è esperibile contro i provvedimenti pronunciati anche col rito camerale, quando non solo rispetto ad essi non sia previsto alcun altro rimedio, ma, inoltre, abbiano carattere decisorio incidente su diritti soggettivi ed attitudine a produrre effetti, con efficacia di giudicato, riguardo a diritti sostanziali o anche solo processuali, con la conseguenza di arrecare – ad una delle parti contrapposte – un pregiudizio definitivo ed irreparabile.

Nella specie, i provvedimenti impugnati dal F. sono privi dei suddetti caratteri della decisorietà e definitività, dal momento che in relazione all’eccezione da lui sollevata nel pregresso grado di merito ed inerente all’assenza del giudicato sulla separazione personale delle parti, e, dunque, alla non ricorrenza del presupposto condizionante la pronuncia di divorzio, implicano soltanto una delibazione interinale e provvisoria, in funzione ordinatoria del processo. Essi, in particolare, con riguardo alla valutazione sfavorevole al ricorrente della suddetta questione, non si sostanziano in pronunce vincolanti, ossia suscettibili di passare in giudicato, dato anche che promanano da organo in tale senso istituzionalmente privo di "potestas judicandi ", ma si limitano a delibarla anticipatamente al solo fine di valutare se la causa sia matura per la decisione di merito o necessiti d’istruttoria, senza pregiudicare una diversa decisione della questione in argomento da parte del Collegio, con la sentenza definitiva, anche in esito alla rivalutazione degli stessi elementi sulla cui base sono stati emessi.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Deve, infine, essere disattesa la domanda svolta dalla M., di condanna del F. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della lite temeraria.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il F. a rimborsare alla M. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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