Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 16-02-2011, n. 5850

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da C.G. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto del 24.5.2006 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia e, concessegli le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile, con pena sospesa, la Corte di Appello di Lecce sez.ne dist.ta di Taranto, con sentenza in data 14.10.08, dichiarava n.d.p. in ordine al delitto contestato perchè estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili e condanna dell’appellante alle ulteriori spese in favore di detta parte civile.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per omessa motivazione circa la sussistenza del reato contestato, nonostante difettassero gli elementi costitutivi segnatamente riferiti a quello soggettivo, il che avrebbe potuto essere agevolmente rilevato se si fosse proceduto all’esame testimoniale richiesto dalla difesa, senza eluderne la portata con l’asserita irripetibilità dell’informativa della polizia municipale posta a supporto dell’accusa; in ogni caso, il ricorrente ha invocato prescrizione già consumatasi prima del giudizio di 1^ grado, erroneamente calcolando un periodo di sospensione non operativo in relazione alla legge vigente ed al titolo del reato contestato.

Il ricorso è fondato nella richiesta attinente l’esclusione delle statuizione civili all’esito della dichiarata prescrizione del reato.

Al riguardo gioca segnalare che già prima della sentenza di 1^ grado si era utilmente consumata la durata atta alla declaratoria della prescrizione del reato secondo i termini del novellato art. 157 c.p. ed avuto riguardo al corretto computo dei termini di sospensione ex art. 159 c.p., utilmente operando al riguardo la L. n. 251 del 2005.

Al riguardo giova ribadire il principio di diritto secondo cui ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell’imputato o del suo difensore, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti, come nella specie, dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cfr. in termini Cass. pen. S.U. 30.9.2010 n. 43428, Corsini).

S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in ordine al reato già dichiarato estinto per prescrizione da detta sentenza.

Le censure nel merito sono infondate avuto riguardo alla motivata risposta offerta nell’impugnata sentenza (cfr. fol. 13-14-15 e 16), escludenti la ricorribilità alle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2 in luogo della declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in ordine al reato già dichiarato estinto per prescrizione da detta sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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