T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente: (1) con atto notificato il 7 novembre 2003 – depositato il 2 dicembre 2003 -, ha impugnato il rigetto dell’istanza di regolarizzazione motivato con riferimento alla vicenda di cui all’articolo 1, comma 8, lettera a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222 e cioè alla sussistenza del decreto di espulsione eseguito il 9 agosto 1997 della Prefettura di Isernia; (2) nel dedurre la violazione di legge ha rappresentato e provato la regolarizzazione della moglie (D.T.) e che i figli frequentano corsi di istruzione statale;

Considerato che detta situazione, pur non emergendo dall’istanza di regolarizzazione risulta – quanto meno con riferimento all’esistente rapporto di coniugio – comunque acquisita agli atti dell’amministrazione, complessivamente intesa, si come certificato dalla nota della Questura di Frosinone del 13 ottobre 1999, allegata alla produzione depositata il 21 aprile 2005;

Considerato che diversamente da quanto prospettato ed in assenza di ogni contraria indicazione da parte del ricorrente, l’espulsione deve ritenersi eseguita (a mezzo M/N Laurana) deponendo in tal senso l’annotazione del 17 settembre 1997 della Polizia di frontiera – Scalo Marittimo di Bari, posta in calce alla nota prot. Cat.A 11/1997/Str. del 17 settembre 1997 della Questura di Frosinone (depositata il 21 aprile 2005);

Considerato che il ricorso può esser definito ai sensi dell’articolo 74 del codice del processo amministrativo, potendosi spendere recenti pronunzie (Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2010, n. 3760; 21 luglio 2010, n. 4774) con le quali si è superato altro orientamento (Consiglio Stato, VI, 29 luglio 2008, n. 3788) che, richiamando la natura eccezionale delle norme e l’inesistenza di obblighi di valutazione ex articolo 5 del D. Lgs. 286/1998, ammetteva una ricostruzione in termini di automatismo tra la vicenda nel caso rilevante ed il diniego di regolarizzazione;

Ritenuto che è pertinente soprattutto il secondo dei citati precedenti (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2010, n. 4774) in particolare perché concernente un diniego di regolarizzazione che, pur se riferibile all’articolo 1, comma 8 lettera c), ha posto identiche problematiche;

Considerato che dallo stesso si ricava che: (a) "nel silenzio della normativa, non sussiste alcun automatismo espulsivo e che l’Amministrazione deve concretamente valutare la situazione familiare dell’istante"; (b) le "ragioni espulsive non ricorrono, in particolare, o devono recedere ove appaia in modo chiaro ed inequivoco che lo straniero abbia instaurato e consolidato in Italia una dignitosa e normale vita relazionale o che egli sia comunque portatore di diritti irrinunciabili ed inviolabili e che il provvedimento possa danneggiare la vita di un minore incolpevole."; (c) "…, nella specie, il rigore delle citate disposizioni… e l’automatismo delle conseguenze andavano contemperati con diritti ed obblighi altrettanto rilevanti ed anche costituzionalmente salvaguardati. Nella specie si tratta della necessità,…, di garantire la vita familiare e le relazioni affettive di un minore, di tutelare il diritto – dovere del genitore di occuparsi del figlio minorenne e della sua educazione, del diritto del "fanciullo" di non essere separato dai genitori e di intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i genitori stessi o con quello dei genitori che se ne occupa."; (d) "D’altra parte nell’intento di consentire valutazioni di bilanciamento di interesse quando è il caso la normativa ha con il primo periodo dell’art. 5 comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998 (come già nell’art. 5 l. n. 40 del 1998) disposto che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, ovvero il permesso rilasciato è revocato, se manchino i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato "e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.", avendo, con quest’ultima disposizione, il legislatore chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che all’attualità dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Da ciò consegue che, pur esclusa l’efficacia sanante, in senso strettamente tecnico, della situazione in atto alla data di scadenza del permesso di soggiorno per effetto della situazione eventualmente sopravvenuta, è indubbio che di tale situazione si deve tener conto al momento della decisione sul rinnovo del permesso. E se è vero che l’art. 5 comma 5, t.u. 25 luglio 1998 n. 286,…, deve intendersi come norma avente una portata limitata consistente nel consentire, sempre che non sussistano condizioni preclusive in senso assoluto, che un elemento/requisito ritenuto necessario dalla legge possa essere considerato utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché non esistente al momento della richiesta, ma maturato o documentato dallo straniero solo successivamente; è anche vero che tale norma può applicarsi le quante volte debba assicurarsi il rispetto dei diritti di un minore che potrebbero venire incisi da un provvedimento di diniego del soggiorno per effetto dell’automatismo espulsivo. Se tanto è consentito nella disciplina a regime deve ritenersi che tale concreta valutazione non possa mancare nel procedimento di regolarizzazione/emersione a tutela del diritto alla vita familiare.";

Considerato che per le esposte ragioni il ricorso deve quindi esser accolto e che sussistono giusti per compensare le spese processuali;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego di regolarizzazione;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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