Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 16-02-2011, n. 5825 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di fiducia di R.C. ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, esponendo quanto segue: 1) il R. è stato condannato con sentenza n. 666/03 del GUP del Tribunale di Pescara, nel procedimento penale n. 6948/2002 (rgnr della locale Procura della Repubblica), confermata dalla Corte di Appello nel procedimento n. 432/04 RGA, n. sentenza 1078/08; 2) la sentenza della Corte di Appello è stata emessa nella contumacia dell’imputato e 3) non è stata mai notificata personalmente all’imputato; 4) questi ne ha avuto "effettiva" conoscenza soltanto 4 giorni prima della presente richiesta, allorquando i carabinieri gli hanno notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione; 5) si è quindi verificata l’ipotesi prevista dall’art. 175 c.p.p., comma 2, essendo stata pronunciata sentenza contumaciale senza che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sentenza di condanna.

Il ricorso volto ad ottenere la restituzione nel termine è manifestamente infondato.

E noto che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l’attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni (v. Cass. Sez. 1^, sentenza n. 32984 del 15/06/2010 Rv. 248008).

E’ altresì noto che, a tali fini, l’autorità giudiziaria deve compiere ogni necessaria verifica.

Ciò posto, l’accesso agli atti, consentito proprio in ragione della verifica da compiere, conduce il Collegio a ritenere non sussistente la situazione prospettata nella richiesta.

Con atto datato 14.10.2002, R.C. nominò, quale difensore di fiducia nell’ambito del giudizio di secondo grado, l’avv. Raffaele Fiocca del Foro di Pescara; in tale atto egli dette la seguente testuale indicazione: "residente a Pescara, senza fissa dimora".

Il processo di primo grado, definito con sentenza del 4.4.2001, non ha dato luogo a problemi, in quanto il gravame fu presentato regolarmente dal difensore dell’epoca.

Il giudizio di appello è stato celebrato con la partecipazione del nuovo difensore di fiducia, avv. Roberto Fiocca, il quale non ha mai sollevato questioni relative all’intervento, assistenza o rappresentanza del R..

Tutte le notificazioni all’imputato sono state eseguite – regolarmente – a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, atteso che l’imputato stesso non aveva dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Anche l’estratto contumaciale è stato notificato "al signor R.C. e per esso all’avv. Raffaele Fiocca del Foro di Pescara, a mani dell’avv. Raffaele Fiocca".

Sotto il profilo formale, quindi, non vi sono vizi o nullità; lo stesso deve affermarsi sotto il profilo sostanziale. In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, – invero – la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente. Tale equiparazione vale anche per il periodo anteriore alla novella legislativa, poichè anche prima della modifica sussisteva l’obbligo per il difensore di fiducia di fare pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente (v. Cass. Sez. 1^ ANNO/NUMERO 2008/02432 RIVISTA 239207).

Lo snodarsi del processo, le difese svolte e la mancanza di qualsivoglia obbiezione mai sollevata dal difensore conducono a ritenere, con logica fondatezza, che il rapporto difensore-imputato è sempre stato attivo e diretto; nè viene dedotto alcunchè in contrario. Del resto il R. fin dal primo grado è stato sempre informato dell’esistenza del processo a suo carico, tanto che si è sempre premurato di nominare tempestivamente il difensore di fiducia.

La concreta verifica circa l’effettività della conoscenza degli atti notificati, pertanto, non può che essere positiva.

Queste considerazioni comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso (richiesta di restituzione nel termine).

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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