Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza n. 3935 del 18/2/2009 Vendita, immobili, evizione, notaio, responsabilità, professionale (2010-01-12)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra M.A. M. acquistò dal sig. O.F. , con atto a rogito del notaio M.F. in data 18 maggio 1981, la nuda proprietà di un appartamento in (…), pervenuto al venditore per atto di divisione del (…). Sennonché, in accoglimento della domanda proposta nei confronti suoi e del venditore dalla sig.ra G. F. , il Tribunale di Genova, con sentenza del 2 febbraio 1989 confermata dalla Corte di appello della medesima città con sentenza del 15 novembre 1993, dichiarò l’inopponibilità della vendita all’attrice, avendo quest’ultima acquistato la nuda proprietà della medesima porzione immobiliare con atto a rogito del notaio B.M. in data 28 gennaio 1971.

La sig.ra M.A.M., quindi, convenne davanti al Tribunale di Genova il notaio M.F. per essere risarcita dei danni connessi alla evizione subita per colpa professionale della convenuta. Il Tribunale respinse la domanda, ma la Corte ligure, adita con appello della soccombente, con sentenza non definitiva del 29 settembre 1999, condannò il notaio al risarcimento del danno da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

Su ricorso della dott.ssa M.F. , detta decisione fu, con sentenza 26 settembre 2001 n. 12036 di questa Corte, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Genova.

Il giudice di rinvio respinse l’appello della sig.ra M.A.M. , con sentenza 4 dicembre 2003 n. 1046, osservando in particolare (secondo quanto e’ dato leggere nella successiva sentenza della medesima Corte genovese, fatta oggetto di ricorso in questa sede) che la responsabilità del notaio non poteva nemmeno farsi scaturire dal fatto che con il precedente rogito B. del 1971 era stato trasferito l’interno 7, ossia lo stesso numero di interno indicante la porzione immobiliare pervenuta al venditore O. nell’atto di provenienza (l’atto di divisione (…)), dato che sin dal (…) era stato frazionato in due appartamenti, contraddistinti con i numeri (…) e individuati in catasto con due diversi subalterni, rispettivamente il (…), sicché la compravendita del (…) si riferiva al primo e quella del (…), rogata dal notaio M.F. , al secondo, all’epoca ancora nella piena disponibilità del venditore.

Avverso tale decisione l’appellante propose istanza di revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, accolta dalla Corte genovese con sentenza 16 dicembre 2006 n. 162 contenente anche, in sede rescissoria, pronuncia non definitiva di condanna del notaio M.F. al risarcimento del danno da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

La sentenza di revocazione accerta l’esistenza di uno (il secondo) dei quattro errori denunciati dall’istante, ed espressamente dichiara assorbiti gli altri.

L’errore accertato consiste in ciò, che la sentenza di rinvio del 2003, nel motivare l’insussistenza della responsabilità del notaio, afferma che due sentenze – la sentenza 19 febbraio 1982, n. 380 del Tribunale di Genova e la sentenza 10 ottobre 1983, n. 540 della Corte di appello – emesse in altra causa introdotta dall’ O. nei confronti della G. per l’accertamento che la vendita del (…) non comprendeva anche l’interno (…) e conclusasi con l’accoglimento della domanda riconvenzionale, di contenuto opposto, formulata dalla convenuta, erano basate su elementi ulteriori, non disponibili dal notaio M.F. , in particolare su una sorta di atto di confessione stragiudiziale del venditore; mentre tale atto, nella realtà, era stata prodotta soltanto nel diverso, successivo giudizio (di cui si è detto all’inizio della presente narrativa) introdotto dalla G. nei confronti dell’ O. e della M. A. M. e conclusosi con l’accertamento dell’evizione subita da quest’ultima.

Stabilito, quindi, di revocare la sentenza di rinvio, la Corte, rinnovando in sede rescissoria il giudizio di appello, ha ritenuto che l’atto di vendita del 1971 andasse certamente interpretato nel senso che comprendeva l’intera proprietà acquistata dall’ O. nel 1958, onde null’altro questi poteva ancora vendere alla M.A.M. dieci anni dopo, e che, conseguentemente il notaio M.F. era responsabile per non averlo colto e rappresentato, quantomeno in termini dubitativi, alla cliente.

La Dott.ssa M.F. ricorre avverso la sentenza di revocazione per due motivi, cui resiste con controricorso la sig.ra M.A.M. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, si censura la statuizione rescindente.

1.1. – Si contesta anzitutto l’essenzialità e decisività dell’errore dei giudici di rinvio individuato dai giudici della revocazione, consistente nell’avere i primi affermato, contrariamente alle inequivoche risultanze documentali, che le sentenze del 1982 e 1983 erano basate su elementi ulteriori, non disponibili dal notaio M.F. . La ricorrente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i caratteri della essenzialità e decisività sono presenti esclusivamente nell’errore che sia stato causa di una decisione che altrimenti sarebbe stata diversa, e dunque non in quello incidente su fatti che, non decisivi in se stessi, devono essere valutati in un più ampio contesto probatorio, osserva che la sentenza revocata era pervenuta alla decisione di rigetto dell’appello sulla base della valutazione, appunto, di elementi diversi ed ulteriori (puntualmente elencati nel ricorso) rispetto alle richiamate sentenze del 1982 e 1983 e che, anzi, nella sentenza revocata le considerazioni svolte in ordine alle sentenze del 1982 e 1983 costituiscono dei meri obiter dicta, irrilevanti agli effetti della decisione finale.

1.2. – Con il motivo in esame si contesta, altresì, la sussistenza di un altro – il primo – degli errori di fatto segnalati dall’istante in revocazione, sussistenza affermata nel seguente passo a pag. 30 della sentenza impugnata: "Dato che gli ulteriori errori di fatto, prospettati con l’atto di citazione in revocazione – nel novero dei quali si appalesa effettivamente sussistente l’errato riferimento, nella sentenza impugnata per revocazione, alla descrizione dell’immobile della via (…), contenuta nell’atto B. , come composto da sei vani anziché da nove vani, come, invece, indicato nell’atto B. – risultano assorbiti dalla dirimente rilevanza dell’errore di fatto, dedotto sub lettera b) alla pagina 10 dell’atto di citazione medesimo e sopra esaminato, il Collegio, in esito alla fase rescindente, revoca l’impugnata sentenza…".

La ricorrente osserva che, invece, là dove la sentenza di rinvio afferma che l’atto B. indicava che l’O. aveva venduto alla G. un appartamento composto di sei vani si riferiva ai vani catastali, non a quelli reali, e che altrettanti erano i vani indicati tra i dati catastali riportati nell’atto; contesta, inoltre, a conclusione della esposizione del motivo, la sussistenza anche del terzo e del quarto degli errori denunciati all’istante in revocazione.

2. – Il motivo merita accoglimento nei limiti che seguono.

2.1. – Con riferimento alla prima delle due censure ( in cui esso si articola, va previamente ribadito quanto costantemente affermato da questa Corte e condiviso dalla stessa Corte genovese nella sentenza qui impugnata, ossia che l’errore di fatto che da luogo alla revocazione della sentenza deve essere, tra l’altro, "essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (così la massima ufficiale estratta da Cass. Sez. Un. 561/2000). Va altresì ribadito che il giudizio di decisività dell’errore, ossia la valutazione sulla sussistenza o meno di siffatto nesso causale, costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito (della revocazione) e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione non inficiata da vizi logici o da errori di diritto (Cass. 25376/2006, 9369/2006, 1643/1984, 4103/1983, 80/1979).

Tanto premesso, va chiarito che erra dunque la ricorrente allorché tenta di coinvolgere questa Corte nella valutazione di decisività dell’errore sollecitando il diretto esame (viceversa inibito in questa sede, proprio perché rientrante nel merito del giudizio di revocazione) della sentenza della Corte di rinvio. Nondimeno, la censura di violazione di legge mossa alla sentenza qui impugnata è fondata, perché la Corte genovese mostra di avere male inteso come si configuri, concettualmente, il nesso di causalità tra errore e pronuncia che rende decisivo l’errore stesso (e ciò integra un vizio di legittimità, denunciabile in questa sede).

Invero, dopo aver riportato ampi stralci delle richiamate sentenze del 1982 e 1983, relativi alle ragioni per cui, secondo quei giudici, il rogito B. andava interpretato in senso ampio, ossia nel senso che aveva ad oggetto l’intero appartamento interno 7 nella sua consistenza originaria e non soltanto la parte di esso identificata con il medesimo interno a seguito del frazionamento, la sentenza qui impugnata motiva la ritenuta essenzialità e decisività dell’errore dei giudici di rinvio come segue (le sottolineature sono dell’estensore della presente sentenza):

"… la corretta lettura del dato documentale rappresentato dalle sentenze n. 380 del 1982 e n. 540 del 1983 avrebbe indotto l’organo giudicante a ritenere, invece, che i dati esaminati in quelle sedi erano gli stessi elementi di cui disponeva il Notaio M. F. – in particolare, l’atto di divisione rogato dal Notaio S. , il rogito B. , le planimetrie relative ai due appartamenti, subalterni (…) e le misure catastali – e, quindi, a prendere in considerazione le sentenze medesime, con l’ulteriore conseguenza di non potere prescindere dall’individuazione della comune intenzione delle parti contraenti l’atto pubblico di compravendita del 28/1/1971, ponendosi, a propria volta, il problema se i contraenti medesimi avessero inteso compravendere la nuda proprietà dell’intero appartamento oppure di una sola delle due unita’ in cui esso era diviso.

In altri termini, l’errore, in cui è incorsa la sentenza impugnata per revocazione, ha precluso la considerazione delle sentenze n. 380 del 1982 e n. 540 del 1983, mentre, ove tali decisioni fossero state considerate, l’organo giudicante sarebbe stato tenuto ad affrontarne le articolate motivazioni sopra riportate e, segnatamente, non avrebbe potuto esimersi dal confrontare l’atto di provenienza ed il rogito B. e dall’esaminare nella sua interezza, in maniera, quindi, comprensiva della clausola del seguente testuale tenore "salvo migliori confini, indicazioni, descrizioni e dati di catasto il cui errore od omissione non potra’ mai pregiudicare il presente atto", e non solo limitatamente al sommario riferimento alla indicazione dei confini, procedendo cosi alla necessaria ermeneutica contrattuale, in luogo di incentrare l’analisi nelle risultanze catastali, privilegiandole".

Nella seconda parte della sentenza – peraltro e-spressamente dedicata al giudizio rescissorio e non al giudizio rescindente – si aggiunge, poi, che l’esito dell’attività ermeneutica non sarebbe potuto essere che quello convincentemente ritenuto nelle richiamate sentenze del 1982 e 1983 (con quel che ne consegue quanto alla responsabilità del notaio M.F. ).

Il ragionamento dei giudici della revocazione è, in definitiva, il seguente: se i giudici di rinvio avessero ben letto le sentenze del 1982 e 1983, le avrebbero tenute in considerazione e si sarebbero, quindi, dati carico degli argomenti in esse svolti a sostegno della interpretazione "ampia" dell’oggetto dell’atto B. , che avrebbero conseguentemente fatto propria.

Questo ragionamento, però, configura qualcosa di diverso dal nesso causale tra errore e pronuncia del giudice che deve sussistere ai fini della revocazione.

Allorché, infatti, la giurisprudenza parla – come sopra si e’ visto – di nesso causale tra errore e decisione, si riferisce non alla causalità storica, ma ad un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, non degli accadimenti concreti. Non si tratta, in altri termini, di stabilire come si sarebbe, nei fatti, determinato il giudice ("quel" giudice) se non avesse commesso l’errore; si tratta, invece, di stabilire quale sarebbe dovuta essere, per necessità logico – giuridica, la decisione una volta emendatene le premesse dall’errore.

La Corte genovese avrebbe dovuto, dunque, spiegare perché, una volta escluso l’errore (ossia escluso che le sentenze del 1982 e 1983 erano state pronunciate in base ad elementi ulteriori rispetto a quelli disponibili dal notaio Mo. F. ), e proprio a causa di tale esclusione, il rogito B. andasse interpretato nel senso che sopra si e’ definito "ampio" (con ciò che ne consegue agli effetti della responsabilità del notaio M.F. ). Ciò, invece, non ha fatto, ma ha soltanto descritto il diverso comportamento che i giudici di rinvio avrebbero tenuto qualora si fossero resi conto dell’errore.

2.2. – La seconda censura (sopra sintetizzata al punto 1.2) è invece inammissibile perché non ha ad oggetto effettive statuizioni della sentenza impugnata. Ciò è del tutto evidente quanto al terzo e al quarto degli errori revocatori denunciati dalla sig.ra M.A. , sui quali la sentenza non si pronuncia in alcun modo; ma è comunque certo anche con riferimento al primo di quegli errori (attinente – si è visto sopra – al numero dei vani indicati nell’atto B.), la cui sussistenza viene affermata dalla Corte di appello in un passaggio della motivazione chiaramente pleonastico ed estraneo alla ratio decidendi, dato che immediatamente dopo i giudici esplicitano che la revocazione è pronunciata sulla esclusiva base del secondo degli errori denunciati, gli altri restando assorbiti.

Le questioni relative ai predetti errori dichiarati assorbiti restano, ovviamente, proprio in virtu’ del dichiarato assorbimento, aperte e impregiudicate nel prosieguo del giudizio davanti al giudice del rinvio che verra’ disposto a conclusione della presente sentenza.

3. – Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la parte rescissoria della sentenza impugnata, resta assorbito nell’accoglimento del primo, relativo al pregiudiziale giudizio rescindente.

4. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento – nei sensi di cui sopra si è detto – del primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, non e’ un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *