Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-01-2011) 16-02-2011, n. 5779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.2.10 la Corte d’Appello di Roma riduceva la pena a carico di C.S. per i delitti di tentata estorsione e lesioni personali aggravate e confermava nel resto la condanna inflittagli in prime cure dal Tribunale di Tivoli con sentenza 17.6.09.

Tramite il proprio difensore il C. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un unico motivo con cui deduceva violazione dell’art. 442 c.p.p., comma 2, in riferimento alla mancata applicazione della diminuente del rito, essendo ingiustificato il rigetto della sua richiesta di rito abbreviato condizionato all’integrazione probatoria dell’escussione della parte offesa M.T. (madre dell’imputato): si lamentava in ricorso che l’istanza era stata respinta – dapprima dal GIP, poi dal Tribunale – perchè la persona offesa aveva già riferito in merito ai fatti oggetto dell’imputazione, nonostante che il ricorrente avesse segnalato le discrepanze del narrato della M. rispetto a quanto riferito da altri testi e che i giudici del merito avessero apoditticamente ritenuto falso quanto dichiarato dalla predetta testimone.

1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Invero, conformemente a quanto statuito proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema proprio con la sentenza n. 44711 del 27.10.04, dep. 18.11.04, rv. 229175, Wajib, richiamata in ricorso, la prova cui può subordinarsi una richiesta di rito abbreviato condizionato deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, il che non era nel caso di specie, in cui si richiedeva soltanto un’ulteriore verifica, in diverse forme, delle dichiarazioni già rese dalla madre del prevenuto.

Sulla medesima scia si è poi collocata la successiva giurisprudenza di questa S.C. (rispetto alla quale il ricorrente non ha offerto idonei argomenti contrari), che ha statuito che è legittimo respingere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria finalizzata non al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, ritenuti insufficienti ai fini della decisione, ma alla mera valorizzazione (o svalutazione) di taluni elementi già acquisiti (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 18168 del 20.4.2010, dep. 13.5.2010, De Luca; Cass. Sez. 2^ n. 19645 dell’8.4.08, dep. 16.5.08, rv. 240407, Petocchi; conf. Cass. Sez. 6^ n. 25713 dell’8.4.03, dep. 12.6.03, rv. 225678, Bonasera).

Nel caso di specie, la richiesta di sentire nuovamente la M. mirava, appunto, a valorizzarne l’efficacia di prova a discarico, non già ad integrare il materiale già acquisito.

2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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