T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 129 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso n. 1101 del 2002, i signori P.P. e P.V., premesso di essere proprietari in Gaeta, località S. Agostino, di un terreno sul quale esercitano un’attività di bar, ristorante e stabilimento balneare (denominato "Sant’Agostino"), impugnano il provvedimento indicato in epigrafe con cui il comune di Gaeta – nel presupposto che avrebbero occupato, inglobandola nell’area di loro esclusiva proprietà, un’area demaniale marittima di circa 512 mq. ivi realizzando varie opere – ha loro ingiunto ex articolo 54 c. nav. il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero.

Era denunciato che: a) l’atto impugnato non era basato su un attendibile accertamento della demanialità dell’area asseritamente occupata, esistendo all’opposto uno stato di obiettiva incertezza in ordine al confine (tanto che nel 1999 la capitaneria di porto di Gaeta aveva iniziato, senza condurlo a termine, il procedimento per la delimitazione); b) era stato omesso l’avviso di procedimento; c) la delega (o meglio subdelega) di funzioni in materia di demanio marittimo ai comuni da parte della regione non comprende l’esercizio dei poteri di polizia demaniale essendo limitata al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni.

3. Con ordinanza n. 834 del 18 ottobre 2002 era accolta la domanda di tutela cautelare.

4. Con successivo ricorso n. 1062 del 2009, i signori V. impugnavano il provvedimento del 5 ottobre 2009 indicato in epigrafe con cui il comune di Gaeta nuovamente ingiungeva lo sgombero, previo ripristino dello stato dei luoghi, di un’area di circa 672,35 m.q. asseritamente appartenente al demanio marittimo e abusivamente occupata; il provvedimento si basava su un nuovo accertamento compiuto dalla capitaneria di porto di Gaeta e dall’agenzia del demanio il 19 luglio 2007.

Di qui il ricorso con cui i ricorrenti – che evidenziano come rispetto alla pronuncia cautelare della sezione del 2002 la situazione non sia sostanzialmente mutata e, in particolare, mai sia stato posto in essere con le forme previste dalla legge il procedimento per la delimitazione dell’area appartenente al demanio marittimo – denunciano che l’atto impugnato è illegittimo in quanto non si basa su un attendibile accertamento del confine tra l’area privata e quella pubblica e non motiva in alcun modo le ragioni per cui è stata disattesa la memoria partecipativa presentata in corso di procedimento.

5. Resistono al ricorso il comune di Gaeta e il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’agenzia del demanio.

6. I ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza.

7. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune di Gaeta, costituendo giurisprudenza consolidata che l’impugnazione dei provvedimenti di polizia demaniale ex artt. 54 e 55 cod.nav. rientra nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo allorchè – come avviene nel caso in esame – non si controverta in via immediata in ordine alla natura demaniale o privata del suolo in contestazione ma della legittimità dell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 luglio 2003, n. 4127).

8. Nel merito i ricorsi sono fondati e vanno accolti.

In particolare il Collegio, che riconferma i propri precedenti relativi alla situazione dei soggetti insediati nel litorale in contestazione, ritiene fondato e assorbente il denunciato vizio di difetto di istruttoria, nel senso che ritiene che, esistendo in ordine all’esatta delimitazione del confine tra l’arenile demaniale e le proprietà private una situazione di incertezza (come riconosciuto specificamente dalla sentenza del Tribunale di Latina che nel 2006 ha mandato assolti, per quanto ex art. 530, comma 2, c.p.p., i ricorrenti dal reato previsto dall’articolo 1161 c.nav., oltre che da altre e coeve sentenze relative a soggetti trovantisi nella medesima situazione di quest’ultimo), l’amministrazione avrebbe avuto l’onere di procedere alla delimitazione nell’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 32 c. nav. e 58 reg.cod.nav..

Ciò – nonostante il decorso di un lungo periodo di tempo che avrebbe permesso di fare definitiva certezza – non è stato fatto e tanto basta a far ritenere illegittimo l’operato dell’amministrazione.

8. I ricorsi devono dunque essere accolti e gli atti impugnati annullati con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, riuniti i ricorsi definitivamente pronunciandosi sui medesimi, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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