T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 1348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Assume parte ricorrente che gli impugnati provvedimenti siano illegittimi per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge 56/1989, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Conclude insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 2473, pronunziata nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 1993.
Motivi della decisione

Il ricorso – trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 – è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Rileva, in tal senso, la dichiarazione depositata in giudizio il 26 novembre 2010, con il quale il procuratore della ricorrente, avv. Valeri, ha evidenziato che la propria assistita, a seguito di valutazione della domanda di riesame presentata dalla stessa dott.ssa N., è stata abilitata in via definitiva all’esercizio della professione di psicologo nella seduta del 21 ottobre 2010.

Alla luce della sopra indicata circostanza – integrante piena satisfattività della pretesa fatta valere in giudizio – non può esimersi la Sezione, ai sensi degli artt. 35 e 85 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (recante introduzione del codice del processo amministrativo), dal dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per cessazione della materia del contendere, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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