Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – con ordinanza del 23.6.10 il GIP presso il Tribunale di Bari, all’esito di udienza camerale fissata ex art. 409 c.p.p., a seguito dell’opposizione proposta dalla parte offesa S.M., disponeva l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di M.M. e G.L., denunciati per tentata estorsione dal S. perchè avrebbero preteso un risarcimento eccessivo (Euro 5.000,00) per il furto di alcune piantine, dietro minaccia, in caso di mancato accordo, di denunciare il S. medesimo.

Statuiva nella propria ordinanza il GIP che le indagini svolte non erano tali da attribuire alla versione accusatoria dell’opponente maggior attendibilità rispetto a quella degli indagati e che, semmai, il reato ipotizzarle sarebbe stato quello di cui all’art. 393 c.p., visto il risarcimento che per le piantine trafugate lo stesso S. avrebbe dovuto versare.

Quest’ultimo ricorreva contro detta ordinanza, contestandone nel merito le conclusioni per asserita violazione dell’art. 27 Cost., e art. 194 c.p.p..

Il M. e la G. hanno depositato memoria con cui hanno chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.

2 – Il ricorso è inammissibile, noto essendo che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 409 c.p.p., u.c., e art. 127 c.p.p., comma 5, i provvedimenti di archiviazione sono impugnabili per cassazione unicamente per violazione del contraddittorio conseguente alla mancata fissazione dell’udienza camerale in caso di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del PM, non anche per questioni di merito o di legittimità attinenti alla configurabilità del reato oggetto della notitia criminis.

Nel caso in esame, al contrario, l’udienza camerale è stata regolarmente fissata ex art. 409 c.p.p., e, sentite le parti, all’esito il GIP ha ritenuto – con statuizione, giova ribadire, non ricorribile per cassazione – che ex art. 125 disp. att. c.p.p., gli elementi raccolti (le sole dichiarazioni del S., giudicate di dubbia attendibilità) non fossero idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Ogni contraria considerazione svolta sul merito della denuncia non può fare da supporto al ricorso, che – quindi – va dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), per difetto di impugnabilità oggettiva.

Ne consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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