T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 1347 compensi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La presente controversia concerne il trattamento economico del dott. M., magistrato distaccato presso Eurojust quale membro nazionale italiano.

Nel sottolineare come la relativa disciplina trovi fondamento nella disposizione dell’art. 4, comma 2, della legge 14 marzo 2005 n. 41, parte ricorrente rivendica, in aggiunta al trattamento economico riconosciutogli in qualità di magistrato ordinario, la spettanza dell’indennità (comprensiva di ogni altro trattamento all’estero) corrispondente a quella percepita dal primo consigliere di delegazione.

Diversamente, il Ministero della Giustizia, aderendo ad un parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto che il trattamento complessivo spettante debba essere depurato dell’indennità integrativa speciale, in quanto, nell’ordinamento del Ministero degli Affari Esteri, tale voce è sostituita, per il personale all’estero, dall’indennità di sede.

Assume per l’effetto parte ricorrente che le gravate determinazioni siano inficiate per violazione dell’art. 4 della legge 41/2005, atteso che lo specifico statuto del membro italiano presso Eurojust contemplerebbe l’intangibilità del trattamento economico complessivo spettante, quale magistrato, al membro italiano.

Sarebbero, quindi, inapplicabili al caso di specie le diposizioni disciplinanti il riconoscimento dell’indennità di sede, valevoli per i (soli) dipendenti del Ministero degli Affari Esteri; risultando, al riguardo, inconferente l’operato richiamo al principio di perequazione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura e declaratoria del diritto alla riliquidazione dell’emolumento spettante quale rappresentante italiano presso Eurojust, con corresponsione della indennità integrativa speciale, oltre interessi e rivalutazione.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Come illustrato in narrativa, la pretesa dal ricorrente rivendicata trae fondamento dalla previsione di cui all’art. 4, comma 2, della legge 14 marzo 2005 n. 41 che prevede che "i magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un’indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione".

Le censure dedotte si appuntano, essenzialmente, sui contenuti del parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale, in data 23 gennaio 2007, integralmente recepito con il provvedimento gravato del Ministero della Giustizia.

Il divieto di cumulabilità dell’indennità di cui al predetto art. 4, comma 2, della legge 41/2005 con l’indennità integrativa speciale (componente ordinaria della retribuzione del dipendente) viene, nel suddetto parere, affermato sulla base dei seguenti principi:

– in primo luogo, la prevista conservazione del trattamento complessivo in capo ai magistrati ai quali siano attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente, varrebbe ad indicare – esclusivamente – l’esclusa attribuibilità di un trattamento economico ad hoc in rapporto allo svolgimento delle funzioni ai medesimi demandate;

– secondariamente, l’indennità ex lege 41/2005, ancorché (solo) parametrata all’indennità di servizio all’estero di cui al D.P.R. 18/1967, in realtà verrebbe a commisurarsi ad un trattamento complessivo affatto omogeneo, atteso che, in aggiunta all’indennità in questione (costituita da indennità base, maggiorazione di sede ed assegno per oneri di rappresentanza), è ulteriormente prevista la corresponsione, ove spettanti, anche delle maggiorazioni per situazioni di famiglia stabilite dallo stesso decreto da ultimo citato.

Sul fondamento della rilevata equiparazione delle due indennità di che trattasi, argomenta l’IGOP che viene a trovare applicazione la previsione – di cui all’art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 – relativa al divieto di cumulo degli emolumenti in discorso, fondata sul rilievo che la struttura del trattamento economico "metropolitano" assolverebbe alla medesima funzione svolta dall’indennità di sede.

Sulla base di tali considerazioni, viene conclusivamente argomentato, nel parere in rassegna, che "si ritiene di escludere che il legislatore abbia inteso riconoscere, in deroga alla vigente normativa, un cumulo di trattamenti del tutto ingiustificato per i soli membri dell’Eurojust rispetto alla generalità del personale che presta servizio all’estero".

2. Le illustrate valutazioni rassegnate dalla Ragioneria Generale dello Stato meritano condivisione.

Va, in proposito, rammentato il generale principio (affermato, ex multis, da T.A.R. Lazio, sez. Iter, 3 maggio 2005 n. 3296 e 26 giugno 2003 n. 5649; nonché da Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2356 e sez. IV, 15 dicembre 2000 n. 6706), secondo cui, ai sensi dell’art. 170, comma 2, del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, l’indennità di servizio all’estero spettante ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri in relazione al servizio prestato presso le rappresentanze diplomatiche italiane non è cumulabile con l’indennità integrativa speciale.

La circostanza per cui la citata indennità di servizio all’estero non abbia natura retributiva (cfr. art. 171 del citato D.P.R.) non priva di rilievo il fatto che essa viene determinata sulla base di coefficienti che tengono conto delle variazioni del costo della vita, del corso dei cambi, dei disagi eventuali della sede, nonché dei costi per gli alloggi e per il personale domestico, indici tutti equivalenti all’indice del costo della vita, posto a base dell’aggiornamento annuale dell’indennità integrativa speciale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 1999 n. 226 e 30 gennaio 1998, n. 138).

Ne consegue l’evidente identità di funzione dell’indennità di servizio all’estero e dell’indennità integrativa speciale percepita dal personale in servizio nel territorio metropolitano, nonostante la conclamata diversità di natura, risarcitoria per l’uno e retributiva per l’altra (così, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000 n. 6706).

Ad ulteriore conferma della ritenuta analogia tra le indennità in questione, occorre rammentare come anche la Corte dei Conti, in sede di controllo in relazione all’art. 15 del D.P.R. 494/1987, aveva avuto già occasione di osservare che nelle indennità di servizio all’estero "è dato enucleare, in relazione al loro carattere composito correlato a vari indici di riferimento e di valutazione, una quota corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale, spettante ai dipendenti in servizio nel territorio metropolitano" (cfr. C. Conti, Sez. Controllo, 22 marzo 1990 n. 7), a conferma della rilevata analogia fra i due trattamenti indenni tari di che trattasi.

Alla luce di tale raffronto è, pertanto, del tutto razionale e logica la previsione dell’art. 1 della legge n. 324 del 1959 che espressamente esclude dalla percezione dell’i.i.s. il personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede, atteso che la corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è caratteristica del personale statale il cui trattamento – per stipendio, paga o retribuzione – sia previsto nella tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19 e non di quello il cui trattamento economico sia diversamente determinato.

3. Le condotte considerazioni inducono a dare atto che l’indennità di servizio all’estero o assegno di sede – a norma dell’art. 170 del D.P.R. 18/1967 – costituisce un emolumento che si pone in sostituzione di quanto i dipendenti in servizio in Italia si vedono corrispondere a titolo di indennità integrativa speciale: conseguentemente dovendo affermarsi, attesa la preclusa cumulabilità delle indennità in questione, il carattere di alternatività tra le stesse.

Il medesimo principio non può non trovare applicazione anche con riferimento ai magistrati – in servizio all’estero – designati in qualità di membro nazionale o assistente presso Eurojust, atteso che il letterale tenore della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 41/2005 deve essere interpretato nel senso che il previsto mantenimento del trattamento economico in godimento non possa estendersi alle voci e/o agli emolumenti rispetto ai quali il trattamento stabilito per il servizio all’estero rivesta carattere di analogia e/o sovrapponibilità: altrimenti venendo a configurarsi, a vantaggio dei suddetti magistrati, la presenza (rispetto alla generalità del personale pubblico a vario titolo assegnato ad attività lavorativa presso sedi extranazionali) di un ingiustificato trattamento di favor, sostanziato dalla duplicazione di voci retributive e/o indennitarie che, in quanto preordinate al soddisfacimento di una identica funzione, sono insuscettibili di plurima attribuzione.

4. Alla stregua di quanto osservato, le censure esposte con il presente mezzo di tutela si rivelano infondate; per l’effetto imponendosi la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente dott. M.C. al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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