T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 1345 comune e provincia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premettono le ricorrenti Amministrazioni che negli anni Settanta veniva realizzata una centrale elettronucleare nel territorio del Comune di Sessa Aurunca (sito nella provincia di Caserta), per la quale venivano espropriate aree situate anche nel territorio del Comune di SS. Cosma e Damiano (confinante con il primo e situato nell’ambito della Provincia di Latina).

Le aree oggetto di procedura ablatoria site nel territorio laziale venivano trasferite a SENN S.p.A. (oggi: SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari).

Con legge 368/2003 venivano, poi, previste misure di compensazione in favore dei Comuni e della Province ospitanti centrali nucleari.

Con l’avversata deliberazione in data 28 settembre 2007, il CIPE individuava i criteri di ripartizione delle utilità finanziarie al titolo di cui sopra spettanti alle Amministrazioni locali; omettendo, peraltro, di considerare nel novero di esse anche la Provincia di Latina ed il Comune di SS. Cosma e Damiano (odierni ricorrenti).

Ancorché a fronte di istanze preordinate alla sollecitazione del potere di autotutela, il CIPE ometteva di modificare il suindicato deliberato, che viene ora sottoposto a sindacato giurisdizionale sulla base dei seguenti argomenti di doglianza:

1) Illegittimità per violazione di legge con falsa interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003 n. 368. Violazione di legge per omessa ed insufficiente motivazione. Manifesta illogicità. Difetto assoluto di istruttoria.

Nell’osservare come, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge in epigrafe, il riconoscimento delle misure compensative è rivolto nei confronti delle Amministrazioni nel cui territorio sono ospitate le centrali nucleari, assume parte ricorrente la spettanza del relativo trattamento per quanto concerne sia la Provincia di Latina, che il Comune di SS. Cosma e Damiano, ricorrendo in proposito il possesso dei necessari requisiti (di carattere geografico, amministrativo e tecnico) all’uopo individuati dalla pertinente disciplina.

Viene conseguentemente argomentata l’illegittimità dell’impugnata determinazione del CIPE, nella parte in cui ha escluso entrambi le ricorrenti Amministrazioni dal riconoscimento delle misure compensative di che trattasi.

2) Violazione di legge per eccesso di potere. Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto con sviamento di potere. Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

L’esercizio del potere sostanziatosi nell’adozione del deliberato all’esame sarebbe viziato dall’operato travisamento dei relativi presupposti fattuali, atteso che entrambi i suindicati Enti locali vantano il possesso dei requisiti indicati dalla legge 368/2003 per accedere alle provvidenze da essa disciplinate.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Analoghe considerazioni sono state rassegnate dal Comune di Sessa Aurunca e dalla Provincia di Caserta, parimenti costituitisi.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011.
Motivi della decisione

Prevede l’art. 4 del decreto legge 14 novembre 2003 n. 314, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2003 n. 368, che:

– "misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi" (comma 1);

– "l’ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definita mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumata, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all’allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall’impianto medesimo" (comma 1bis).

Sulla base delle riportate indicazioni normative, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con decreto del 17 luglio 2007, stabiliva che, relativamente all’impianto nucleare in questione (Centrale del Garigliano) le suindicate misure compensative spettassero al (solo) Comune di Sessa Aurunca (situato nella Provincia di Caserta), in misura pari al 9,96% (per il 2003), 10,13% (per il 2004), 10,18% (per il 2005) e 10,18% (per il 2006).

Tale provvedimento trova fondamento nella proposta di ripartizione delle misure compensative formulata da APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnologici); nella quale, sul presupposto che "le norme di legge prevedono che il contributo spettante ai comuni ed alle province nel cui territorio sono ospitati gli impianti nucleari vada determinato sulla base dell’inventario radiometrico dei singoli siti, tenendo inoltre conto della pericolosità dei rifiuti presenti in ciascuno di essi", ha precisato che "per ogni impianto, l’inventario radiometrico è determinato dall’insieme di tre componenti:

– la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impianto…";

– i rifiuti radioattivi presenti prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto…";

– "il combustibile nucleare, fresco e, soprattutto, irraggiato, eventualmente presente".

Nel dare atto della correttezza degli elementi (e, con essi, dei presupposti) individuati al fine del riconoscimento delle misure compensative di che trattasi (come si è avuto modo di rilevare, la legge prescrive che "il contributo è assegnato… sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti…"), deve quindi escludersi che le censure con le quali parte ricorrente ha lamentato una non corretta individuazione dei pertinenti presupposti siano condivisibili.

Come esposto nell’atto introduttivo del giudizio, la prospettazione di parte muove dall’assunto (invero indimostrato) che la legittimazione ad aspirare al riconoscimento del beneficio economico di che trattasi sarebbe rinvenibile in capo alle Amministrazione locali le quali:

– siano "sede" di un sito nucleare",

– ovvero che, ulteriormente, si collochino, come configurazione geografica, in aree contermini o, comunque limitrofe;

soggiungendosi che, proprio per la realizzazione dell’impianto del Garigliano, zone comprese nell’ambito territoriale di competenza del Comune di SS. Cosma e Damiano avrebbero formato oggetto di procedure ablatorie.

Impregiudicata la riconoscibilità delle previste forme indennitarie al ricorrere dei presupposti che la vigente disciplina prevede nel caso di privazione del titolo dominicale, ovvero di sottrazione della disponibilità di un bene, va osservato – diversamente da quanto argomentato dalle ricorrenti – che le misure di compensazione in discorso sono (diversamente) preordinate a sovvenire (unicamente) i territori "sede" di impianti nucleari in ragione del pregiudizio ad essi arrecato dalla presenza di impianti nucleari: e ciò in virtù di una scelta discrezionalmente (quanto legittimamente) operata dal Legislatore, il quale ha individuato in tale presupposto l’elemento fondante della riconoscibilità di forme "indennitarie" sub specie di utilità economiche.

Nell’ambito del presupposto come sopra individuato, la concreta commisurazione della provvidenza di che trattasi trova fondamento – come correttamente posto in evidenza da APAT a fondamento del decreto adottato dal competente Ministero dell’Ambiente (sulla base del quale è, poi, intervenuta la gravata deliberazione CIPE) – nell’intensità del pregiudizio risentito dagli Enti esponenziali delle comunità locali, riguardato sub specie della (rilevabile) presenza di radioattività, di rifiuti radioattivi o, ancora, di combustibile nucleare.

Come precedentemente posto in luce, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione dimostra puntuale aderenza rispetto alla previsione normativa primaria, laddove il comma 1bis dell’art. 4 della legge 368/2003 ha ricongiunto l’assegnazione annuale del contributo alle "stime di inventario radiometrico dei siti… valutata la pericolosità dei rifiuti".

Va ulteriormente osservato, sotto tale profilo, come la difesa dell’Amministrazione comunale di Sessa Aurunca (si confrontino le memorie depositate in data 11 novembre 2010 e 17 dicembre 2010) abbia posto in evidenza (con affermazione, in punto di fatto, non contestata dalle odierne ricorrenti) che – successivamente alla disattivazione della Centrale del Garigliano ed al conseguente smantellamento – le aree (già) trasferite a SOGIN S.p.A. (ed allocate, in parte, nell’ambito del Comune di SS. Cosma e Damiano) non sono state ulteriormente asservite ad esigenze del sito anzidetto, le cui scorie sono state (invece) collocate (unicamente) nell’ambito territoriale di pertinenza dello stesso Comune campano.

Tale indicazione (ancorché di mero fatto) adduce un elemento di conferma ulteriore (riguardato sub specie dell’emersione di ragioni di eventuale pregiudizio rivenienti dalla conduzione dell’impianto) alla carenza, in capo all’Amministrazione comunale ricorrente (e, conseguentemente, alla Provincia di Latina) della necessaria legittimazione ad aspirare al riconoscimento della misura compensativa in discorso: in proposito dovendosi ribadire che i relativi presupposti, per come legislativamente fissati (e correttamente applicati dalle competenti Amministrazioni):

– non sono attributari di un criterio di mera vicinitas all’impianto nucleare

– ma, piuttosto, trovano configurazione esclusivamente nell’insistenza del sito all’interno del territorio comunale; e, conseguentemente, nella presenza di elementi (rilevazione di radioattività, rifiuti radioattivi, combustibile nucleare), la cui potenziale nocività costituisce idoneo e necessario fondamento per il riconoscimento della provvidenza di che trattasi.

Le condotte considerazioni persuadono il Collegio dell’infondatezza delle censure esposte con la presente impugnativa: della quale, conseguentemente, si impone la reiezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la Provincia di Latina, nella persona del Presidente p.t., ed il Comune di SS. Cosma e Damiano, nella persona del Sindaco p.t., in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione statale costituitasi in giudizio, dell’Amministrazione provinciale di Caserta e dell’Amministrazione comunale di Sessa Aurunca, in ragione di Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00) per ciascuna delle anzidette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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