Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con Decreto del 5.5.10 il GIP presso il Tribunale di Nola disponeva de plano l’archiviazione del procedimento relativo alla querela proposta da C.A. nei confronti dei propri genitori – C.S. e M.S. – in relazione ad un ipotizzato delitto di appropriazione indebita, per il quale il GIP ha ravvisato la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. Contro detto decreto ricorre la C., tramite l’avv. Schettino Annibale, lamentando la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 408 c.p.p., non avendo ella ricevuto, sebbene ne avesse fatto esplicita richiesta nell’atto di querela, l’avviso previsto da tale norma in caso di richiesta di archiviazione da parte del PM..

2- Premessa l’ammissibilità del ricorso a firma del difensore della C., non essendo necessario – ai fini che ne occupano – il conferimento di procura speciale ex art. 122 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. n. 47473 del 27.9.07, dep. 20.12.07), deve rilevarsi che, compulsando gli atti ai fini dell’accertamento del mero fatto processuale, non risulta alcun avviso, alla parte offesa, della richiesta di archiviazione proposta dal PM, nonostante che la querelante avesse espressamente chiesto di esserne informata.

Si tratta di diritto che non incontra deroga nemmeno in caso di manifesta infondatezza della notitia criminis o di manifesta applicabilità di una causa di non punibilità.

Ne discende che nella vicenda in esame risulta violato l’art. 408 c.p.p., comma 2 e, con esso, il diritto della parte offesa di proporre ex art. 410 c.p.p. opposizione alla richiesta del PM, con conseguente nullità insanabile del decreto di archiviazione ex art. 127 c.p.p., comma 5 (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18666 del 1.4.2008, dep. 8.5.2008 e numerose altre conformi) denunciabile mediante ricorso per cassazione (come da ormai antica e consolidata giurisprudenza di questa S.C.).

Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Nola per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Nola per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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