Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5819

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società Autostrade s.p.a., quale persona offesa, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 5 novembre 2009, ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento a carico di A.A., reputando inammissibile la opposizione proposta dalla stessa parte offesa.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente si e limitato nella sostanza a dedurre rilievi sul merito del provvedimento di archiviazione, posto che nella sostanza non erano stati proposti in sede di opposizione temi di indagine suppletiva pertinenti all’oggetto del procedimento. La declaratoria di inammissibilità della opposizione e l’adozione del procedimento de plano – unici aspetti che possono legittimare il ricorso per cassazione per violazione del contraddittorio – si rivelano quindi nella specie corretti, determinando, pertanto, la inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 500,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente s.p.a. pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento i:

Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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