Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG che chiede l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La s.p.a. Autostrade Italia, quale parte civile nel procedimento penale per il reato di cui all’art. 641 c.p., a carico di "noti da compiutamente identificare", tramite procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, in data 7.5.2010, con cui il GIP del Tribunale di Nola disponeva l’archiviazione di detto procedimento,previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

La società ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

violazione del principio del contraddittorio in quanto il GIP aveva disposto l’archiviazione, sia pure a seguito di udienza camerale, ritenendo configurabile nella specie "un mero inadempimento contrattuale", andando oltre le argomentazioni del P.M. poste a base della richiesta di archiviazione, riguardanti l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali (s.i.t.) rese dall’intestatario del veicolo transitato attraverso le piste riservate "Telepass-Viacard" senza pagamento del pedaggio; tanto aveva precluso alla difesa della parte offesa di interloquire sull’astratta configurabilità del reato, essendo stato limitata la discussione alla utilizzabilità delle prove acquisite durante le indagini. L’ordinanza di archiviazione era, pertanto, abnorme anche perchè era stata negata la possibilità al P.M. di esercitare l’azione penale con riferimento ai motivi di opposizione che avrebbero potuto comportare il superamento dell’ostacolo processuale costituito dalle inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’indagato.

Estendendo il proprio giudizio all’astratta configurabilità del reato ed alla rilevanza penale dei fatti e, quindi, ad un tema estraneo alle indagini ed all’analisi svolte dal P.M., il GIP aveva esorbitato dalle proprie funzioni ed anche sotto tale profilo era ravvisabile l’abnormità del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile.

Con dichiarazione depositata in cancelleria il 19.1.2011 la società ricorrente, in persona del procuratore speciale, M.D., dichiarava di rinunciare al ricorso. Ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., lett. d) deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente,considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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