Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., quale parte offesa nel procedimento penale, a carico di D.M.P. e M.M., indagati per il reato di cui agli artt. 644 e 110 c.p., ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, in data 12.2.2010, con cui il GIP presso il Tribunale di Vasto disponeva l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia criminis e, comunque, per insostenibilità dell’Accusa in giudizio. La ricorrente deduceva:

difetto di motivazione ed abnormità del provvedimento impugnato, avendo il GIP disatteso le indagini suppletive richieste con l’atto di opposizione senza indicare le ragioni della ritenuta irrilevanza delle stesse; il GIP si era limitato ad affermare, apoditticamente, che la versione fornita dalla persona offesa era contraddittoria, omettendo di indicare gli "indici di contraddittorietà".

D.M.P. e M.M., con memorie difensive depositate il 9.12.2010, concludevano per la inammissibilità del ricorso, rilevando che il GIP non aveva deciso de plano, ma a seguito dì discussione in udienza camerale del 1.2.2010; il vizio lamentato di difetto di motivazione non rientrava, peraltro, fra quelli per i quali è prevista l’impugnazione ex art. 409 c.p.p.; la notifica del ricorso era inficiata, inoltre, da nullità per non conformità della copia notificata all’originale del ricorso, posto che nel ricorso notificato non vi era traccia della procura rilasciata dal C. al difensore. Il ricorso è inammissibile in quanto esulante dai casi previsti dalla legge in materia di archiviazione.

Alla parte offesa che abbia proposto opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M., è consentito, infatti, ricorrere per cassazione solo ove il giudice abbia provvedutole plano omettendo di disporre la comparizione delle parti in camera di consiglio. Nella specie il contraddittorio è stato osservato, avendo il GIP provveduto sulla richiesta di archiviazione dopo aver sentito l’opponente. Il vizio di motivazione come motivo di ricorso può venire, peraltro, in considerazione solo in caso di provvedimento privo di motivazione sul presupposto dell’inammissibilità dell’opposizione, poichè anche in tal caso si produce la violazione del diritto al contraddittorio. Una volta che all’opposizione sia seguita l’udienza camerale e sia stato osservato il diritto al contraddittorio, resta precluso il ricorso per cassazione al fine di censurare le valutazioni espresse dal giudice a fondamento dell’ordinanza di archiviazione (Cass. n. 3027/10;n. 19476/2008; n. 20328/2008). Alla stregua di quanto osservato va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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