Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.S., quale persona offesa nel procedimento penale a carico di B.J., indagata per il delitto di cui all’art. 646 c.p., (in danno del padre della ricorrente, deceduto prima della proposizione della querela), ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, in data 31.12.2009, emesso dal GIP presso il Tribunale di Massa.

La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

violazione dell’art. 409 c.p.p., comma 6, e art. 127 c.p.p., comma 5, per violazione del contraddittorio a seguito delle nuove indagini, stante la omessa fissazione della nuova udienza camerale nonchè mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sugli elementi probatori emersi a carico dell’indagata. Il ricorso è inammissibile.

Con dichiarazione depositata in cancelleria il 19.1.2011 la ricorrente, tramite difensore, dichiarava di rinunciare al ricorso.

Ai sensi dell’art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., lett. d), deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e al pagamento delle spese processuali condanna la ricorrente li e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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