Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5781 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e nella persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 1.4.2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la condanna emessa il 6.3.09 dal Tribunale della medesima sede nei confronti di S.F. per il reato p. e p. L. n. 575 del 1965, ex art. 3 bis, comma 4, per non aver versato la cauzione di Euro 1.000,00 impostagli il 25.11.05 con decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del Comune di residenza, cauzione da versare entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura.

Tramite il proprio difensore lo S. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per vizio di motivazione e travisamento del fatto per non aver i giudici del merito considerato che il ricorrente aveva presentato istanza,inevasa, di esonero dalla cauzione specificamente motivata dal proprio stato di indigenza dimostrato da autocertificazione.

1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato, non potendo una mera autocertificazione costituire valida allegazione (o prova) dell’incapacità economica di adempiere l’obbligo di versamento della cauzione, essendo – invece – necessario (in virtù di consolidata giurisprudenza di questa S.C.: cfr., da ultimo, Cass. n. 39025 dell’11.7.08, dep. 16.10.08) fornire elementi concreti da cui desumere lo stato di indigenza.

Infatti, l’autocertificazione D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex art. 46, può essere idonea ad attestare, nei casi previsti dalla legge e sotto la responsabilità del dichiarante, fatti a lui favorevoli esclusivamente nel rapporto con una pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore probatorio, neanche indiziario, nè nel processo civile (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. Lav. n. 1753 del 23.7.10) nè – a maggior ragione – in quello penale o comunque innanzi alla autorità giudiziaria in procedimenti come quelli di prevenzione.

In tal senso, dunque, va riconosciuta la correttezza del decisum dei giudici del merito.

Quanto, poi, al denunciato vizio di travisamento del fatto, oltre ad essere formulato in maniera generica esso si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., potendosi dedurre mediante ricorso per cassazione solo un eventuale travisamento della prova e non già un travisamento del fatto, che attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e che non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (come modificato dalla L. n. 46 del 2000).

Anche a tale ultimo riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è uniforme.

2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *