T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 11-02-2011, n. 1364 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Alla udienza del 10 febbraio 2011, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in epigrafe.

Il Collegio, dunque, prende atto della dichiarazione del difensore della parte ricorrente e dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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