Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 marzo 2010, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 6 luglio 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale P.D. era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa quale imputato dei delitti di ricettazione e tentata estorsione.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta la erronea valutazione della credibilità della persona offesa e l’assenza della aggravante delle più persone riunite quanto al delitto di estorsione.

Il ricorso si limita a scarne deduzioni del tutto prive di qualsiasi puntuale riferimento alla diffusa ed analitica motivazione che i giudici dell’appello hanno posto a fondamento della sentenza impugnata, tanto sul versante della ricostruzione dei fatti e della ampia prova sulla responsabilità, desunta, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, anche da circostanze direttamente constatate dagli agenti operanti, che sulla sussistenza della aggravate contestata in ordine al delitto di tentata estorsione. Il ricorso è, dunque, palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione, come si è accennato, con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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