T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 11-02-2011, n. 1362 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo "permesso di soggiorno" da permesso per minori a permesso per attesa occupazione.

Il ricorso ripropone una questione che è già stata esaminata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente (TAR Lazio, Sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. n. 4232/2010).

Rileva il Collegio come alla fattispecie in esame deve essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale.

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale – infatti, non può applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge – il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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