Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 7269 Inquinamenti Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 il Comune di Porlezza proponeva opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione del 24.1.02,con la quale l’Amministrazione Provinciale di Como gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di Euro 2.762,03, per l’illecito di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, artt. 62, comma 12 e art. 54, comma 4 per avere, quale titolare di un impianto di depurazione, scaricato acque reflue urbane con limiti contenenti coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali eccedenti i limiti tabellari. Deduceva segnatamente l’opponente che, avendo affidato la gestione dell’impianto e la relativa manutenzione ad un’impresa specializzata, non avrebbe dovuto rispondere dello scarico irregolare, che peraltro era stato accertato in occasione di una involontaria interruzione di energia elettrica, determinante l’arresto del ciclo depurativo.

L’opposizione, alla quale aveva resistito la Provincia, veniva accolta dall’adito Tribunale di Como, in composizione monocratica, con sentenza del 24.5 – 28.6.004.

Riteneva anzitutto quel giudice che pur non potendo in linea di principio escludersi l’illiceità dello scarico de quo per caso fortuito, costituendo la temporanea mancanza di energia elettrica un evento prevedibile e tecnicamente prevenibile, tuttavia l’avvenuto e documentato affidamento della gestione dell’impianto ad un’impresa specializzata comportasse la mancanza di elemento soggettivo, si a pure a titolo di culpa in eligendo o in vigilando, non potendosi al riguardo configurare a carico del sindaco una "responsabilità di posizione". Ciò in quanto con l’atto di concessione, era stato, espressamente e tra l’altro, previsto che i controlli chimico – fisici e biologici fossero a carico dell’impresa e da eseguirsi sistematicamente sulla linea dell’acqua e su quella dei fanghi, per verificare il rispetto dei relativi limiti di accettabilità, sicchè al concessionario, soggetto tecnicamente in grado di fronteggiare ogni evento temuto, risultava effettivamente e non solo formalmente trasferita la posizione di garanzia connessa alla titolarità dello scarico, a nulla rilevando che "i poteri di spessa e decisionali relativi alle modifiche strutturali dell’impianto rimanessero in capo all’ente titolare".

Sotto un secondo profilo, il giudice di merito riteneva anche fondati i rilievi dell’opponente circa il metodo di prelevamento e controllo dei campioni, non essendo stato nella specie osservato il criterio della media ponderata nell’arco di 24 ore, che avrebbe dovuto, senza margini di discrezionalità, applicarsi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, all. 5 per le acque reflue urbane, indipendentemente dalla composizione delle stesse.

Avverso la suddetta sentenza l’Amministrazione Provinciale di Como ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito il Comune di Porlezza illustrato con successiva memoria, con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 152 del 1999, artt. 45, 54 e 62 essenzialmente censurandosi l’argomentazione assolutoria, secondo cui l’affidamento di un impianto di depurazione in gestione comporterebbe la delega al gestore anche della responsabilità, connessa al cattivo funzionamento o all’inadeguatezza dell’impianto. Il giudice di merito, pur partendo dalla corretta premessa che l’evento nella specie addotto non avrebbe integrato il caso fortuito, avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito (configurato a guisa di "reato proprio"), senza considerare che i soggetti direttamente destinatari del precetto normativamente sanzionato sono i titolari degli scarichi ai quali, come nella specie al Comune di Porlezza, sia stata rilasciata la relativa autorizzazione.

Con il secondo motivo si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", perchè il giudicante, in coerenza alla sopra riferita corretta premessa, avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità dell’evento inquinante, non ascrivibile a caso fortuito, al titolare dell’autorizzazione allo scarico;ciò in quanto il guasto o l’incidente, secondo la giurisprudenza, lungi dall’escluderla comporterebbero "la prova del dolo o della colpa del titolare dell’azienda o del rappresentante dell’ente per la cattiva scelta di attività gestionale in ordine alla sana manutenzione della struttura impiantistica".

Con il terzo motivo si censura, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, all. 5 la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, sostenendo si che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le modalità di campionamento previste dall’allegato non vanno riferite alla tipologia del discarico, bensì alle specifiche categorie di immissioni, tanto che, per le fognature miste andrebbero rispettati anche i limiti di cui alla tabella 3 ..relativa agli scarichi industriali, da verificarsi su campioni medi prelevati nell’arco di tre ore. Si soggiunge che, non essendo per gli streptococchi e stafilococchi specificato dall’allegato 5 il metodo di campionamento, gli accertatori avrebbero potuto discrezionalmente procedere secondo il metodo ritenuto tecnicamente più conveniente nel caso concreto, tanto più in considerazione della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui i metodi tabellari di campionamento non avrebbero carattere precettivo, ma soltanto indicativo. Tanto premesso, deve anzitutto esaminarsi il terzo motivo di ricorso, che attaccando la ratio decidendi secondo cui il metodo di campionamento sarebbe stato inadeguato, con conseguente inattendibilità dell’accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito, vale a dire di un effettivo e durevole inquinamento derivato dallo scarico in questione, assume rilevanza preminente e pregiudiziale, rispetto all’altra ratio, censurata con i primi due motivi, con la quale è stato escluso l’elemento psicologico.

Al riguardo va richiamato e ribadito il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Cortesia civile (sez. 2A n. 10751/08, conf. nn. 6356 e 6566/06), sia penale (sez. 3A nn. 1773/00, 14245/99, 6419/99), secondo cui i metodi di prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico – discrezionali, tenenti conto della particolarità dei casi e della natura dei reflui.

L’esercizio di tali poteri discrezionali, naturalmente, deve essere adeguatamente motivato ed è soggetto a verifica da parte del giudice di merito, che a sua volta è tenuto controllare l’adeguatezza in concreto del metodo di prelievo e campionamento ai fini della utilizzabilità in sede di analisi e, dunque, dell’acquisizione della prova dell’eventuale illecito. Nel caso di specie, in cui il prelievo era stato e seguito, senza alcuna particolare motivazione, in un arco temporale particolarmente breve (pur prevedendo la tabella la media ponderata nell’arco di 24 ore per gli scarichi urbani e delle tre ore per quelli industriali), tale valutazione risulta compiuta dal giudice di merito, il quale non si è limitato a negare, in linea formale e di principio, l’invalidità del campionamento in concreto operato dagli agenti accertatori, per la sua non conformità ai criteri fissati nelle tabelle di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, all. n. 5 ma ha pure spiegato (v. pagg. 11, 12) le ragioni tecniche, correlate alla particolare natura degli scarichi in questione, relativi ad "acque reflue urbane", per le quali, non vertendosi in ipotesi di immissioni occasionali di reflui industriali (penalmente sanzionate, in caso di irregolarità, per il maggiore impatto ambientale che li connotano), ma di immissioni caratterizzate da continuità, il campionamento, per risultare significativo, avrebbe dovuto essere operato in "un arco temporale più ampio"; vale a dire secondo il criterio della media ponderata giornaliera, considerata le particolari finalità del prelevamento, non mirate a sanzionare le singole immissioni (nella specie, peraltro, dovute ad un temporaneo difetto di funzionamento dell’impianto), ma a garantire il complessivo livello di tollerabilità ambientale dello scarico, come tale non verificabile in breve periodo.

La suesposta valutazione, adeguatamente motivata, è comunque sufficiente a giustificare, a prescindere dalla ritenuta formale "nullità" dell’accertamento, il pronunziato giudizio assolutorio (in un’ipotesi di insufficienza probatoria riconducibile alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma penultimo), ed, in quanto incensurabile in questa sede, comporta il rigetto del mezzo d’impugnazione e, con esso, del ricorso, che pur partendo da corrette premesse di principio (circa la non assoluta obbligatorietà dei metodi tabellari di prelievo), non ha tenuto conto che in concreto il giudice aveva anche ben motivato sull’inadeguatezza probatoria del campionamento.

La rilevata sufficienza dell’esaminata ratio a sorreggere la decisione impugnata, dispensa dall’esame dei rimanenti motivi, che restano assorbiti.

Giusti motivi, infine, tenuto conto della particolarità della vicenda e delle considerazione poco anzi espresse sulle premesse di principio dell’esaminato motivo, comportano la totale compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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