Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5774

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 24 marzo 2010, la Corte di appello di Palermo da dichiarato inammissibile per la genericità l’appello proposto nell’interesse di F.G.P. avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione per danneggiamento, lesioni ed altro.

Propone ricorso per la cassazione il difensore il quale deduce che l’appello era sintetico ma nello stesso si formulava la doglianza relativa al fatto che le dichiarazioni della persona offesa non avevano ricevuto riscontro.

Il ricorso e inammissibile, in quanto anch’esso privo del requisito della specificità. La motivazione sentenza di appello ha infatti posto in luce la totale carenza di correlazione tra le scarne censure devolute ai giudici dell’appello ed i puntuali rilievi posti a base della sentenza di primo grado, di talchè ai giudici del gravame anzichè una devoluzione circoscritta ai punti additati nei motivi, di finiva per conferire il compito di procedere ad una sorta di riesame "in bianco" della sentenza di primo grado. A fronte di ciò, la censura ora proposta in sede di legittimità, si confina anch’essa nel terreno della genericità, posto che si sarebbero dovute specificare le ragioni – prospettate eventualmente nell’atto di appello, ed indebitamente svilite dai giudici del grado – della inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, vuoi sul piano della credibilità generica, vuoi su quello specifico, dei fatti narrati, in ragione di quanto eventualmente in contrario ritenuto dal giudice di primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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