Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 7268 società

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inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

La s.a.s. M di R G & C. citò innanzi al Tribunale di Padova la s.a.s. Bertos di Toson & C per sentir dichiarare risolto, per inadempimento di quest’ultima, il contratto stipulato l’8 luglio 1996, avente ad oggetto una serie di attività – ricerche di mercato;

studi di fattibilità finalizzati al frazionamento; ricerca dei soggetti interessati all’acquisto- necessarie per l’alienazione di un complesso immobiliare di proprietà, sito nella zona industriale di Padova. Chiese altresì di essere ristorata dei danni che aveva subito, pari quanto meno a L. 355 milioni. La convenuta si costituì, contestando la fondatezza delle richieste avversarie.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 1098/2000 respinse la domanda, ritenendola non provata. La Corte d’Appello di Venezia, decidendo sul gravarne della M, ne accolse in parte le richieste, dichiarando risolto il contratto e condannando la parte appellata al pagamento di Euro 20.400,00 oltre accessori e spese di giudizio, previa parziale compensazione di queste ultime.

La Bertos ha proposto ricorso articolandolo in due motivi; la Macros ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso non è ammissibile.

2 – E’ emerso dalla lettura dell’intestazione del ricorso che la società B è stata cancellata dal registro delle imprese il 15 giugno 2005, successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello – 19 aprile 2005 – e prima della notifica del ricorso stesso – avvenuta il 9 settembre 2005 – ; risulta altresì che la procura è stata rilasciata dal socio accomandatario Aldo Toson. 2/a – Tanto premesso va rilevato:

1 – che la cancellazione è intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 che, modificando l’art. 2495 cod. civ., ha introdotto il principio dell’effetto estintivo immediato come conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese, svincolandolo dunque dalla persistenza di uno stato di liquidazione o dalla pendenza di un contenzioso;

2 – che la disciplina sopra richiamata , dettata specificamente per la società di capitali, è stata estesa anche alle società di persone con indirizzo interpretativo consacrato dall’autorevolezza delle Sezioni Unite con sentenza n. 4061/2010 ("Una lettura costituzionalmente orientata del medesimo art. 2495 c.c., comma 2, come mod. dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia sfata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dall’1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore);

3 – che non può rinvenirsi pertanto – dopo la cancellazione – una residua capacità processuale del socio accomandatario ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società( v. sul punto: Cass. 16758/2010);

4 – che della problematica sopra espressa e della suscettibilità del rilievo di ufficio della causa di inammissibilità è stata fatta espressa menzione in sede di discussione , prima della relazione di causa, così mettendo in grado il procuratore della parte presente di esercitare, anche su tale argomento, il proprio mandato difensivo.

3 – La relativa novità delle soluzioni adottate – per lo meno al momento della proposizione del ricorso- rendono giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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