Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rsona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

L.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 18.5.2010, con cui la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza 27.1.2010 del GIP del Tribunale di Genova che aveva condannato la L., per il reato di cui all’art. 628 c.p., commi 1 e 3, alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata ed alla recidiva ed applicata la diminuente del rito.

La ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

violazione dell’art. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), e difetto di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva escluso l’applicazione dell’attenuante della seminfermità mentale in quanto priva di rilevanza ai fini della riduzione della pena, non considerando che tale attenuante doveva applicarsi "indipendentemente dall’esito del giudizio di bilanciamento"; inoltre la Corte di merito aveva applicato la misura di sicurezza determinando un aggravamento della pena irrogata in primo grado, in difetto di impugnazione del P.M..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato La Corte territoriale ha dato conto, con corretta e logica motivazione, che il riconoscimento all’imputata della seminfermità mentale, come richiesto dalla difesa, era priva di rilevanza, non essendo modificabile, a fronte della contestata recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) il giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche. Il divieto di prevalenza delle attenuanti, sancito dall’art. 69 c.p.p., u.c., non avrebbe, infatti, determinato nessuna riduzione della pena principale,ma l’aggravamento della pena accessoria, "stante il giudizio di pericolosità formulato dal difensore". Va aggiunto che la motivazione della sentenza di primo grado si integra con quella confermativa di appello nè può, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum", con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie(Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006). Orbene,, il giudice di prime cure, sulla base dei certificazione della A.S.L., ha ritenuto la L. pienamente capace di intendere e di volere al momento del fatto, rilevando, fra l’altro, che neppure la difesa ne aveva eccepito la incapacità; tale valutazione di merito deve, quindi, ritenersi integrativa di quella di secondo grado, secondo la giurisprudenza sopra citata. Non è dato poi ravvisare il lamentato aggravamento della pena, stante la natura confermativa della sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorren-te al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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