Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5772 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.L., tramite difensore di fiducia,m ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 4.6.2009,con la quale, in parziale riforma della sentenza 7.7.2008 del Tribunale di Lecce,era stato condannato,previa esclusione dell’aggravante di cui al D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 7, alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di estorsione in danno di G.G..

Il ricorrente deduceva:

violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 c.p., e art. 597 c.p.p., e difetto di motivazione, laddove la Corte territoriale, a seguito dell’esclusione di detta aggravante, aveva applicato un aumento di pena per la continuazione superiore a quello determinato dal giudice di prime cure, così violando il divieto di reformatio in peius, in difetto di appello sul punto del P.M..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In conformità alla sentenza delle S.U. (Cass. n. 40910 del 27.9.2005) il disposto dell’art. 597 c.p.p., comma 4, va inteso nel senso che il divieto di "reformatio in peius" investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva, per cui detto divieto deve ritenersi violato, quando appellante sia il solo imputato, non solo se la pena base sia indicata in misura superiore a quella in precedenza irrogata ma anche se sia indicata in misura superiore alla precedente l’aumento di pena per la continuazione(Cass. n. 37980/2008; n. 41310/09); 33007/2005).

Nella specie la Corte territoriale, a seguito della esclusione dell’aggravante di cui al D.L. n. 153 del 1991, art. 7, ha lasciata invariata la pena base(anni 5 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con aumento per la continuazione ad anni 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, in misura quindi, superiore all’aumento, ex art. 81 c.p., stabilito nella sentenza di primo grado che, dopo aver aumentato la pena base ad anni 6 e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, per effetto dell’aggravante suddetta, aveva aumentato ulteriormente la pena, ex art. 81 c.p., ad anni 7, mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Limitatamente a detto aumento la sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, potendo l’aumento illegale della pena, ex art. 81 c.p., essere rimosso da questa Corte, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., u.c., mediante una mera operazione di calcolo che comporta la rideterminazione dell’aumento di pena per la continuazione, nella misura di mesi 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa, così determinandosi la pena complessiva, partendo dalla pena base di anni 5 di reclusione ed Euro 600,00 di multa e considerata la riduzione per il rito, in anni 3, mesi 10 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione che ridetermina nella misura di mesi 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa e così determinando la pena complessiva in anni 3, mesi 10 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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