Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5771 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

C.N., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 16.3.2010, della Corte d’Appello di Firenze, confermativa della sentenza 23.7.2009 del Tribunale di Livorno che aveva condannato il C. alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all’artt. 629 e 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 2, e L. n. 110 del 1975, art. 4.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonchè erronea applicazione della legge penale, laddove la Corte territoriale aveva omesso di riqualificare il reato di estorsione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni escludendo, inoltre, l’applicabilità dell’art. 649 c.p., in ordine al reato di furto aggravato sull’assunto che l’imputato non era convivente della sorella ma solo suo ospite occasionale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto privo del requisito di specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p., lett. e art. 591 c.p.p., lett. c), e perchè attinente ad accertamento in fatto(convivenza della sorella dell’imputato).

La Corte territoriale ha dato conto, con corretta e logica motivazione, della mancata qualificazione del reato di estorsione contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in considerazione del difetto di prova dell’assunto difensivo, circa l’aiuto economico fornito dall’imputato alla parte offesa, circostanza su cui aveva fondatola detta richiesta di derubricazione.

La sentenza impugnata è, peraltro, confermativa di quella di primo grado sicchè le motivazioni di entrambe le decisioni si integrano, con riferimento anche alle reiterate e gravi minacce del C. nei confronti della sorella in ordine al rifornimento di carburante(V. pag. 7 sent. di primo grado).

In conformità alla giurisprudenza della S.C. citata in sentenza (Cass. n. 13730/80) il giudice di appello ha, inoltre, correttamente escluso l’applicabilità, nella specie, dell’ipotesi di cui all’art. 649 c.p., posto che il C. non era convivente con la sorella ma solo "ospite occasionale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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