Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Igea spa (già S.I.M. – Società Italiana Miniere spa), titolare della concessione mineraria sita su fondi di proprietà della Snam spa, in esito ad un atto di citazione del dicembre 1999, otteneva dal Tribunale la condanna di S.P., titolare della omonima ditta di ricerche minerarie, al rilascio delle pertinenze minerarie e la condanna generica al risarcimento del danni conseguenti alla illegittima detenzione dal maggio 1999. 2. L’appello proposta dallo S. veniva rigettato (sentenza del 6 ottobre 2005).

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso lo S. con due motivi. Ha resistito con controricorso la Igea spa.

3. La Corte di merito rigettava l’appello sulla base di due rationes decidendi concorrenti.

Da un lato, sosteneva che: a) al contrario di quanto ritenuto dall’appellante, l’avvenuta rinuncia della concessione mineraria da parte della Sim (divenuta Igea) non impediva la revoca del comodato allo S., essendo armonica con la qualità di custode, volta alla conservazione, che il rinunciatario conserva ( R.D. n. 1443 del 1927, art. 38) nonchè con le norme del codice civile che disciplinano il comodato (richiamate dalla Legge Speciale, art. 22);

b) pertanto l’Igea poteva chiedere la restituzione dell’immobile come custode, così come prima aveva potuto assentire alla concessione in comodato; c) non rilevano le questioni relative alla proprietà in capo alla regione e la destinazione a parco, atteso che la restituzione non cambia il titolo di custode dell’Igea; titolo che permane sino all’accettazione della rinuncia; d) pertanto la Igea aveva diritto a far cessare il comodato a partire dal maggio 1999 e lo S. deve restituire all’Igea, non avendo altro titolo di detenzione.

Dall’altro, riteneva la fondatezza delle argomentazioni, sostenute in primo grado dall’Igea, non esaminate dal primo giudice perchè assorbite dal profilo accolto, ma riproposte con appello incidentale.

In queste, innanzitutto, si riconosce all’Igea la proprietà degli immobili, si nega qualunque titolo di detenzione in capo allo S., si afferma che la Regione ha dismesso ogni controllo o qualsiasi pretesa dominicale.

Quindi, il giudice aggiunge: "per tutti i concordanti motivi esposti l’impugnazione deve essere rigettata, in quanto infondata". 4. Con i primi due motivi di ricorso lo S. censura solamente la prima ratio decidendi, con l’obiettivo di sostenere che solo la Regione avrebbe potuto chiedere la restituzione dei beni e pone al centro l’intervenuto comodato tra lui e la legione, con il semplice assenso della Sim (poi Igea) quale custode.

Con il primo, denuncia la violazione delle norme speciali ( R.D. n. 1443 del 1927, artt. 35, 38 e 42), sostenendo che alla luce di queste solo la Regione e non il concessionario – rinunciante poteva concedere il comodato.

Con il secondo, sostanzialmente, la contraddittorietà della motivazione laddove ritiene che la Sim, come custode sia il concedente del comodato, in contrasto con il documento (prodotto da entrambe le parti in causa) da cui emerge che la stessa aveva dato solo l’assenso al comodato concesso dalla Regione.

4.1. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che quando il dispositivo di una sentenza è sorretto da più ragioni concorrenti, ma tutte egualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione che non investa tutte le ragioni della sentenza impugnata, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che la sentenza stessa dovrebbe comunque restare ferma, non essendo state impugnate anche le altre ragioni sulle quali la medesima si fonda.

Il collegio condivide tale orientamento affermatosi sin dai primi anni 90 del secolo scorso (a titolo esemplificativo Cass. n. 2770 del 1997) e proseguito sino ad anni più prossimi (Cass. n. 13070 del 2007 – ed avallato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 16602 del 2005).

Pertanto, il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.P. al pagamento, in favore di Igea spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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