Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7258 Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto.
Svolgimento del processo

B. e R., trasportati sull’autovettura di C. L., chiedevano al Tribunale di Roma la condanna del vettore, della Tirrena Assicurazioni e dell’Assitalia, quale impresa designata dal F.G.V.S., al risarcimento dei danni che assumevano di aver subito in seguito ad un incidente stradale.

Il Tribunale di Roma condannava C.L. al risarcimento dei danni e respingeva le domande avanzate dagli attori contro le compagnie di assicurazione ritenendo maturata nei loro confronti la eccepita prescrizione biennale del diritto.

Proponevano appello B. e R..

La Corte d’Appello confermava la decisione del Tribunale respingendo il gravame.

Ricorrevano per cassazione B. e R., con due motivi.

Resisteva con controricorso la compagnia Tirrena di Assicurazioni.
Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, si denuncia: 1) "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 1310 c.c. e art. 324 c.p.c."; 2) "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 112, 324, 214 e 215 c.p.c., artt. 2704 e 2697 c.c. – Vizio di motivazione ex art. 350 c.p.c., nn. 4 e 5".

Lamentano i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, che essendo stata l’efficacia interruttiva delle lettere di messa in mora riconosciuta nei confronti del vettore C., ex art. 1310 c.c., la stessa doveva essere riconosciuta anche nei confronti dei coobbligati in solido, ossia delle assicurazioni.

B. e R. lamentano altresì che la Corte, con una motivazione per relationem, ha riconosciuto alle suddette lettere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti del solo C.; che la stessa non ha valutato la determinante circostanza della "sussistenza in calce alle suddette lettere, della data di ricezione e sottoscrizione"; che all’udienza del 4.6.1998 i convenuti non avevano sollevato eccezioni sulla data delle lettere e che conseguentemente i giudici non potevano d’ufficio pronunciarsi sulla certezza e validità della medesima data (ma il controricorrente sostiene che nel suddetto verbale è scritto: "è presente per tirrena in l.c.a. ed Assitalia l’avv. Ivella il quale contesta quanto ex adverso dedotto. L’avv. presa visione delle dichiarazioni a firma C.L., vi appone la propria firma e ne contesta ogni valore rilevando che le date 10.7.88, 28.6.60, 24.6.92, 30.5.94 e 3.5.96 sono apposte dopo la firma e che i tratta di 6 dichiarazioni identiche e prive di valore. insiste nell’eccezione di prescrizione".

Il motivo è infondato.

La ratio decidendi dell’impugnata sentenza non verte infatti sulla prescrizione bensì, da un lato, a) sulla circostanza che la confessione resa dal corresponsabile del fatto illecito non può coinvolgere la posizione del terzo, essendo evidente che il fatto negativo e pregiudizievole confessato deve riguardare la sola posizione del confitente, senza coinvolgere quella dell’assicuratore da ritenere estraneo al rapporto obbligatorio nascente da fatto illecito; dall’altro b) sulla circostanza che la responsabilità esclusiva del C. non sembrava sorretta da oggettivi riscontri, essendo emerso che il conducente del furgone non rispettò la segnaletica stradale che gli imponeva di proseguire la marcia verso destra ponendosi quindi contromano rispetto all’autovettura di C..

Si deve altresì rilevare che la motivazione dell’impugnata sentenza non è affatto per relationem. Infatti in tale sentenza, dopo aver riportato le argomentazioni del Tribunale, la Corte svolge autonomi rilievi, con un ragionamento immune da vizi logici o giuridici.

Per quanto riguarda l’interruzione del termine prescrizionale assume rilievo decisivo la data, che deve essere certa, del giorno della spedizione e della ricezione della missiva con cui si costituisce in mora il condebitore. Nel caso in esame la data non può considerarsi certa perchè priva di elementi di risconterete la confessione giudiziale resa dal C. non ha valore vincolante nei confronti dell’assicurazione, trattandosi di distinte responsabilità nascenti, rispettivamente, da colpa aquiliana e da rapporto assicurativo.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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