T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 255 Competenza e giurisdizione

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ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il ricorso in esame ha ad oggetto il diniego opposto dal Ministero intimato alla richiesta dell’odierna ricorrente di emersione ai sensi dell’art. 1 dal comma 1192 al comma 1201 della legge n. 296/2006 per 76 contratti di lavoro a tempo determinato, in regime di parttime per 8 ore alla settimana dal 19.11.2008 al 31.12.2010, in quanto ai lavoratori per cui essa è stata richiesta non sarebbero state garantite le condizioni minime di legge, rappresentate da un periodo minimo di lavoro di 24 mesi ed un impegno orario minimo di 12 ore settimanali, pur in presenza di accordo sindacale valido;

– che secondo la giurisprudenza cui questo Collegio ritiene di poter aderire "Il provvedimento di diniego di ammissione alla procedura di emersione del lavoro nero, prevista dall’art. 1, comma 1192 ss., legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) al fine di incentivare ed agevolare la regolarizzazione amministrativa, previdenziale ed assicurativa dei rapporti di lavoro subordinato costituiti irritualmente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le disposizioni dettate dalla norma succitata vanno ad integrare il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria" così T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30 aprile 2010, n. 8958, ma anche T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 21 novembre 2008, n. 774;

– che la stessa parte ricorrente, nel corso della camera di consiglio del 10 febbraio 2011 ha dichiarato di aderire all’eccezione dell’Amministrazione resistente in punto di giurisdizione;

Ritenuto che, pertanto, anche nel caso di specie, debba essere declinata la giurisdizione a favore del giudice ordinario e che le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa l’erronea indicazione del giudice competente a conoscere della controversia contenuta nello stesso provvedimento impugnato;

Rilevata, peraltro, la necessità di fare applicazione dell’art. 11 del recente d. lgs. 104/10 (rubricato "Decisione sulle questioni di giurisdizione", il quale stabilisce che "Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito", nonché, al comma successivo, che "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato", ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute) e conseguentemente, declinata la propria giurisdizione, di dare atto che il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – è pari a tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, con i conseguenti effetti processuali indicati in motivazione.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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