T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 453 associazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe l’Associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale dell’8 aprile 1996 con cui, riesaminata la richiesta ai sensi della L. 30 aprile 1985 n. 163, con altra e diversa motivazione è stato opposto un ulteriore diniego di finanziamento per la stagione teatrale 1988/89 per l’inadeguatezza del progetto artistico presentato, nella specie per l’insufficienza dello spazio riservato al repertorio contemporaneo.

Ha dedotto innanzitutto la non corrispondenza al vero di quanto affermato nell’impugnato provvedimento censurando, tra l’altro, la circolare ministeriale impugnata perché prevedrebbe requisiti per l’accesso al finanziamento eccessivamente restrittivi rispetto a quanto fissato dalla L. 30 marzo 1985, n. 163.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con sentenza parziale n. 1042 del 26 marzo 1999 la Sezione ha ordinato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il deposito di copia, se esistente, del programma teatrale dell’istante per la stagione 88/89, nonché dell’eventuale graduatoria stilata, se esistente.

Espletata l’istruttoria, all’udienza pubblica del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

La vicenda per cui è causa trae origine da un primo diniego, impugnato e annullato con sentenza n. 1219/95 per difetto di motivazione in quanto fondato sulla generica non rispondenza ai requisiti richiesti dalla circolare ministeriale n. 11 del 29 aprile 1988.

Conformandosi al giudicato l’Amministrazione ha adottato nuovo diniego, impugnato con il ricorso in epigrafe, motivandolo sulla non rispondenza del progetto dell’istante, pur in possesso dei requisiti di legge, al criterio fissato dall’art. 4, punto A, della menzionata circolare.

Nell’impugnato provvedimento il Capo dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "ritiene il progetto artistico presentato dall’Ass. Culturale Teatro CTH del tutto inadeguato dal punto di vista culturale e sociale, in relazione ai requisiti previsti dall’art. 4 punto A della circolare n. 11 del 29 aprile 1988; in particolare risulta non essere stato riservato uno spazio adeguato al repertorio contemporaneo italiano ed europeo – comunitario in quanto il repertorio dell’Associazione è essenzialmente incentrato sulle tragedie di Sofocle, Euripide ed Eschilo".

La norma in discorso stabilisce, invero, che "la sovvenzione è riferita al valore culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa tenuto conto:….2) dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;…." (cfr. doc. n. 19 del fascicolo di parte ricorrente).

Dalla documentazione acquisita in esecuzione della sentenza istruttoria n. 1042 del 26 marzo 1999 si evince che il progetto di CTH per la stagione teatrale 88/89, accluso all’istanza per la concessione del contributo, prevede la trilogia tragica riportata nel provvedimento, oltre una sola opera contemporanea, anch’essa di drammaturgia, "L’omicidio" di Gianni Rossi.

Ne discende l’infondatezza dell’affermazione circa la non rispondenza al vero di quanto posto a base dell’impugnato provvedimento.

D’altra parte non coglie nel segno neanche l’ulteriore censura di illegittimità della circolare n. 11/88, recante "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa", con cui si sostiene che i requisiti ivi fissati, per accedere al contributo, sarebbero molto più restrittivi di quanto previsto dalla L. 30 aprile 1985, n. 163; ciò in quanto la citata legge, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", si limita a disciplinare il funzionamento del Fondo unico per lo spettacolo istituito "per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero".

In altri termini la legge individua i possibili beneficiari nei vari settori dello spettacolo, ma nulla dice in ordine ai parametri da utilizzare per la stima del valore culturale e sociale delle iniziative per le quali può essere concessa la sovvenzione, la cui fissazione è demandata alla disciplina di ciascun settore.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Può, tuttavia, disporsi l’integrale compensazione delle spese del giudizio, tra tutte le parti, in considerazione nella natura della vicenda per cui è causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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