REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 marzo 2009, n. 5

Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di’ Trento (art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto l’art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.
27-134/Leg., ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della
Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7»;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 329 del 27
febbraio 2009 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente
ad oggetto ”Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del
personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
(art. 10, comma 2, lettera a), del DPP 21 luglio 2008, n.
27-134/Leg.)”»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. In esecuzione dell’art. 10, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo
regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento
(art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, di seguito
denominato «nuovo Regolamento», il presente regolamento disciplina le
caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi
distintivi di qualifica, di specializzazione, delle decorazioni,
nonche’ i criteri e le modalita’ relative alla dotazione e all’uso
dei medesimi, da parte del personale del Corpo forestale della
Provincia Autonoma di Trento (CFT).

Art. 2 Caratteristiche e tipologia delle uniformi e dell’equipaggiamento 1. Al personale del CFT individuato dall’art. 3, comma 1, del nuovo Regolamento, l’Amministrazione fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico ed esclusivo di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita’ e di identificazione nonche’ di sicurezza nello svolgimento delle attivita’ di competenza. 2. Le tipologie e la frequenza di distribuzione delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento sono descritte nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato A al presente regolamento. 3. Al restante personale del CFT, l’Amministrazione fornisce l’equipaggiamento indicato nell’allegato B al presente regolamento, nel quale e’ inoltre individuata la frequenza di distribuzione. Tale equipaggiamento e’ funzionale all’espletamento delle attivita’ istituzionali, comprese quelle di rappresentanza. 4. Tutto il materiale assegnato in dotazione, ancorche’ utilizzato in via continuativa dal singolo assegnatario, e’ di proprieta’ dell’amministrazione.

Art. 3 Uso e cura delle uniformi, degli oggetti di equipaggiamento e degli accessori forniti 1. Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali e’ fatto obbligo di indossare l’uniforme durante il servizio. Se esigenze particolari richiedono l’uso dell’abito civile, il suo utilizzo puo’ essere autorizzato dal capo del CFT, dal dirigente di servizio o dal responsabile dell’ufficio da cui il personale interessato dipende. 2.Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche e figure professionali della Provincia Autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale – capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario forestale capo e commissario forestale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del nuovo Regolamento, e’ fatto obbligo di indossare l’uniforme durante lo svolgimento di attivita’ che riguardano in via prevalente le funzioni del CFT. 3. Il personale in uniforme e’ tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso e ha l’obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell’uniforme, degli oggetti di corredo e dell’equipaggiamento assegnati e di utilizzarli correttamente ed esclusivamente durante l’orario di lavoro nonche’ nei periodi di tempo a questo strettamente connessi. 4. Salvo quanto disposto dal comma 1, durante il servizio e’ vietato utilizzare capi di vestiario diversi da quelli costituenti le uniformi e gli equipaggiamenti forniti dall’Amministrazione. Al personale non e’ consentito indossare capi dell’uniforme o portare oggetti di corredo unitamente all’abito civile o fuori dal servizio. 5. I capi dell’uniforme e gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuale non possono essere avere una destinazione o un utilizzo diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti. 6. Il capo del CFT dispone il cambio stagionale dell’uniforme e, fatto salvo quanto disposto da questo articolo, disciplina la composizione e l’utilizzo delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento in relazione alle circostanze concrete nonche’ le caratteristiche tecniche delle forniture.

Art. 4

Emblema del CFT

1. L’emblema del CFT, riportato nell’allegato C al presente
regolamento, e’ costituito da un distintivo raffigurante dei
ramoscelli di quercia in colore oro, intrecciati intorno all’aquila
simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde,
contornati dal testo «Provincia autonoma di Trento» sulla parte
superiore e «Corpo Forestale» sulla parte inferiore.
2. Il distintivo a spillo va posto in corrispondenza del taschino
sito sul lato sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria e delle
camicie. Il distintivo in tessuto decorato e’ applicato stabilmente
sul lato sinistro della giacca a vento e, quando previsto, delle
maglie.
3. Il capo del CFT puo’ adottare ulteriori disposizioni
sull’utilizzo dell’emblema ai sensi dell’art. 3, comma 6.

Art. 5 Fregi e mostreggiature delle uniformi del personale del CFT 1. Per il personale del CFT, il fregio da apporre sul copricapo, riportato nell’allegato D al presente regolamento, e’ in tessuto ricamato o in metallo dorato e rappresenta un’aquila ad ali spiegate, appoggiata su due martelli forestali incrociati sotto le iniziali della Repubblica Italiana, «RI», queste ultime su fondo verde. 2. Le mostreggiature delle uniformi del personale del CFT sono costituite da: a) per il personale indicato dall’art. 3, comma 2: una coppia di alamari in tessuto ricamato oppure, limitatamente alle uniformi da servizio esterno, una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione ridotta; b) per il personale indicato dall’art. 3, comma 1: una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione maggiore o ridotta. 3. Ciascun alamaro raffigura dei ramoscelli di quercia in colore oro, ad eccezione di quelli previsti per il dirigente generale – capo del CFT, che sono in colore platino, intrecciati intorno all’aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde, come risulta nell’allegato E al presente regolamento. 4. Le mostreggiature di dimensione maggiore vanno applicate al bavero della giacca delle uniformi ordinarie, quelle di dimensione ridotta vanno applicate al colletto della camicia invernale da servizio esterno e della camicia estiva. 5. Il capo del CFT puo’ adottare ulteriori disposizioni sull’utilizzo delle mostreggiature ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 6.

Art. 6 Distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT 1. I distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT sono riportati nell’allegato F al presente regolamento tenuto conto di quanto previsto per il corrispondente personale statale. 2. Tali distintivi, in metallo (tipo a spillo) o in plastica (fascette tubolari, soggoli e galloncini) si applicano sui seguenti capi di vestiario: a) sulle controspalline delle camicie, ad esclusione di quelle ordinarie (fascette tubolari); b) sulle controspalline delle giacche delle uniformi ordinarie (tipo a spillo); c) sulle controspalline della giacca a vento ordinaria e della maglia (fascette tubolari); d) al petto sulla giacca a vento tecnica e sul maglione invernale (fascette tubolari); e) sul copricapo del berretto tipo «Roma» e tipo «Pasubio» (soggoli e galloncini). 3. I tubolari sui quali sono applicati i distintivi di qualifica presentano un bordino di colore verde e il fregio di cui all’art. 5, comma 1, di dimensioni ridotte. 4. I bottoni da applicarsi sulle uniformi ordinarie sono di colore dorato e riportano in rilievo il fregio descritto nell’art. 5, comma 1. 5. Il capo del CFT puo’ adottare eventuali ulteriori disposizioni sull’utilizzo dei distintivi ai sensi dell’articolo 3, comma 6.

Art. 7

Distintivi di specializzazione del CFT

1. Agli appartenenti al CFT in possesso di particolari conoscenze
o abilita’ o che appartengono a unita’ specialistiche di supporto o a
nuclei operativi specialistici previsti dal nuovo Regolamento, ai
quali sono assegnati specifici incarichi, il capo del CFT, con
proprio atto, conferisce i distintivi di specializzazione e ne
dispone l’uso.
2. Il distintivo di specializzazione e’ a forma di scudetto, in
metallo smaltato con le caratteristiche descritte nell’Allegato G al
presente regolamento e va posto in corrispondenza del taschino sito
sul lato destro della giacca dell’uniforme ordinaria e delle camicie.
Il personale puo’ fregiarsi di un numero massimo di due distintivi di
specialita’.
3. Nell’allegato G sono definite le tipologie dei distintivi di
specializzazione relativi ai comandanti di stazione forestale, agli
operatori «snow friend» e agli appartenenti al gruppo sportivo del
CFT.
4. Il capo del CFT puo’ definire, in coerenza al modello
generale, le ulteriori tipologie di distintivi in relazione a
specializzazioni non individuate al comma 3.

Art. 8

Decorazioni del CFT

1. Al compimento rispettivamente di 10, 20 o 30 anni di servizio,
agli appartenenti al CFT sono attribuiti dei nastrini di anzianita’,
costituiti da una fettuccina di stoffa di colore verde a bande
verticali di colore bianco, che simboleggiano ogni decennio di
servizio, come indicato nell’Allegato H al presente regolamento. Il
nastrino di anzianita’ e’ indossato nella parte superiore del
taschino sinistro della giacca delle uniformi ordinarie e della
camicia estiva, sopra ad eventuali nastrini conferiti ai sensi dei
commi successivi.
2. In occasione della Giornata del CFT al personale distintosi
nel corso dell’anno precedente e’ conferita una onorificenza per
meriti speciali, consistente in un nastrino di stoffa, di colore
viola con bande verticali di colore bianco, con stemma in colore oro
sulla banda centrale raffigurante l’aquila simbolo della Provincia
Autonoma di Trento, come indicato nell’Allegato H al presente
regolamento. Possono essere indossati tanti nastrini d’onorificenza
per meriti speciali quante sono le onorificenze ricevute.
3. Per azioni di particolare valore puo’ essere altresi’
assegnata nella Giornata del CFT una spilla d’oro raffigurante
l’aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento. La spilla va
appuntata al bavero sinistro della giacca delle uniformi ordinarie. A
prescindere dal numero di onorificenze ricevute, sull’uniforme puo’
essere indossata una sola spilla d’oro.
4. AI compimento rispettivamente di 10 o 20 anni di comando o
direzione di strutture di qualunque livello del CFT, agli
appartenenti allo stesso sono attribuiti dei nastrini di lungo
comando, costituiti da una fettuccina di stoffa a bande verticali
alternate di colore viola e bianco, come indicato nell’Allegato H al
presente regolamento. Per lungo comando superiore ai 20 anni al
centro del nastrino e’ riprodotto l’emblema del CFT.
5. In prima applicazione del presente regolamento il Comando del
CFT opera una ricostruzione delle anzianita’ di servizio ai fini del
conferimento delle decorazioni previste dai commi 1 e 4.

Art. 9

Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento

1. E’ istituita una apposita commissione vestiario del personale
del CFT, con funzione consultiva nella valutazione e nella scelta dei
tessuti e dei capi maggiormente corrispondenti alle esigenze di cui
all’art. 2 del presente regolamento e nell’aggiornamento delle schede
tecniche delle forniture.
2. La commissione e’ nominata dal capo del CFT ed ha composizione
paritetica. E’ composta da un numero di componenti non superiore a
dieci, di cui fino a cinque appartenenti al CFT, ciascuno indicato,
su richiesta del capo del CFT, da una delle organizzazioni sindacali
piu’ rappresentative del personale. Il capo del CFT puo’ integrare la
commissione con altri componenti, anche esterni al Corpo, in numero
non superiore a cinque.
3. E’ istituito il magazzino vestiario ed equipaggiamento del
CFT, cui e’ preposto un responsabile che cura gli adempimenti
gestionali connessi alle forniture.
4. Il magazzino ha funzione di stoccaggio del materiale ordinato
e puo’ contenere un congruo numero di capi di vestiario e di
attrezzature di equipaggiamento per garantirne la sostituzione rapida
nei casi di usura o di danneggiamento.

Art. 10 Acquisto e gestione delle forniture 1. La Struttura provinciale competente, su richiesta del capo del CFT e in conformita’ alla disciplina dallo stesso dettata ai sensi dell’art. 3, comma 6, provvede agli adempimenti per l’acquisto delle uniformi, dell’equipaggiamento e degli accessori di cui al presente regolamento, anche per garantire l’incolumita’ del personale e per assicurare le dotazioni di vestiario piu’ confacenti a quelle di uso normale e di attrezzature speciali per svolgere particolari prestazioni lavorative. 2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche per l’acquisto di capi di vestiario non previsti negli allegati al presente regolamento, per il parziale rinnovo delle uniformi prima della scadenza del periodo minimo d’uso nonche’ nel caso di sostituzione per qualsiasi motivo degli equipaggiamenti. 3.L’utilizzo di loghi o di denominazioni riferibili al CFT sulle attrezzature o sugli equipaggiamenti ritenuti eventualmente necessari dai dirigenti delle strutture previste dall’art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento per motivi di sicurezza sul lavoro, compresi quelli classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi della vigente normativa, deve essere autorizzato dal capo del CFT. 4. Nei casi previsti dal comma 3, se le attrezzature e gli equipaggiamenti costituiscono parte delle uniformi, il capo del CFT assicura che nella distribuzione sia garantita l’uniformita’ di tipologia e di colore. 5. Il responsabile del magazzino di cui all’art. 9, comma 3, redige per i singoli dipendenti una scheda individuale sulla quale sono annotati i capi consegnati, la data della consegna e la data prevista per il rinnovo.

Art. 11

Rinnovo delle forniture di servizio, sostituzioni e reclami

1. Il rinnovo del vestiario e dell’equipaggiamento forniti al
personale del CFT avviene con la frequenza indicata negli allegati A
e B al presente regolamento, che indicano il periodo minimo d’uso
delle forniture effettuate.
2. Previa verifica e autorizzazione del capo del CFT le quantita’
della prima fornitura al personale neo assunto possono essere
incrementate di una unita’. Lo stesso incremento e’ previsto anche a
favore del personale gia’ in servizio per la fornitura di nuovi
oggetti di vestiario per i quali sia necessario assicurare una
normale intercambiabilita’ dovuta all’utilizzo quotidiano. Gli
allegati A e B al presente regolamento individuano le forniture che
possono essere incrementate.
3. Per il personale assegnato agli uffici che svolge
prevalentemente attivita’ esterna, su proposta motivata del dirigente
del servizio cui e’ assegnato il dipendente, il capo del CFT puo’
disporre che alcune forniture di vestiario per il servizio esterno
siano distribuite nelle analoghe quantita’ previste per il personale
assegnato alle stazioni forestali.
4. In caso di usura o danneggiamento palesi la sostituzione delle
forniture puo’ avvenire anche prima della frequenza fissata. In tali
casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida ai
sensi dell’art. 9, comma 4, si procede con le modalita’ di acquisto
previste dall’art. 10. Il materiale sostituito viene consegnato al
personale previo ritiro di quello inutilizzabile e con annotazione
sulla scheda prevista dall’art. 10, comma 5. Il materiale in buono
stato di conservazione non e’ in nessun caso sostituito.
5. I reclami per difetti palesi riscontrati sui singoli capi o
sugli oggetti devono essere presentati all’atto del ritiro dei capi
stessi, e comunque non oltre i sette giorni successivi al ritiro da
parte dell’interessato.

Art. 12 Norme finali 1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni: a) deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 19 ottobre 2001, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime»; b) deliberazione della Giunta provinciale n. l74 di data 31 gennaio 2003, ad oggetto «Nuovi distintivi di riconoscimento di qualifica per il personale delle qualifiche forestali. Modifica dell’allegato G della deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime)»; c) deliberazione della Giunta provinciale n. 839 di data 5 maggio 2005, ad oggetto «Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonche’ dei criteri e delle modalita’ relative alla dotazione e all’uso delle medesime)». 2. Nelle more di acquisizione delle uniformi e dell’equipaggiamento previsto dal presente regolamento e di approvazione della disciplina prevista dall’art. 3, comma 6, restano valide le disposizioni adottate in applicazione delle deliberazioni cessate ai sensi del comma 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 10 marzo 2009 DELLAI (Omissis) (Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 5)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0506&tmstp=1263890988506

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