Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7252 Equo canone

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con citazione del febbraio 2002 C.L., nella veste di locatore di un immobile sito il (OMISSIS), spontaneamente rilasciato dal conduttore il 31 dicembre 2000, conveniva dinanzi al tribunale di Bergamo il conduttore V.F. e ne chiedeva la condanna al pagamento di canoni scaduti ed alle spese sostenute per le ritinteggiatura e pulitura dei locali riconsegnati, oltre la quota del consumo idrico. Il giudice disponeva la rinnovazione della notifica ma il convenuto restava in un primo tempo contumace e quindi alla udienza del 23 marzo 2004 si costituiva eccependo la inesistenza della prima citazione e degli atti successivi e la estinzione del processo; nel merito deduceva la compensazione con quanto disposto dal Tribunale di Bergamo nella sentenza n. 144 del 2004 tra le stesse parti e la infondatezza delle spese di ritinteggiatura essendo nulla la clausola che le poneva a carico del conduttore per violazione della L. Equo Canone n. 392 del 1978, art. 79. 2. Il Tribunale di Bergamo con sentenza del 19 luglio 2005 superava le questioni in rito rilevando che la rinnovazione era atto efficace per la costituzione del contraddittorio e che il convenuto, pur eccipiente, aveva ampliamente discusso le questioni di merito, con richieste ed eccezioni varie, sostanziante accettando il contraddittorio pieno nei confronti delle pretese del locatore.

3. Contro la decisione proponeva appello il V. riproponendo le eccezioni in rito e nel merito chiedendo il rigetto delle domande del locatore, con la vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 gennaio 2008, rigettava le eccezioni in rito sul rilievo che la rinnovazione consentiva la vocativo in ius del convenuto che si era poi costituito nel corso del giudizio accettando il contraddittorio e deducendo la compensazione con altri crediti sulla base di un giudicato esterno e la nullità della clausola che poneva a suo carico le spese di tinteggiatura. Rigettava quindi lo appello e condannava il V. a rifondere le spese del grado.

4. Contro la decisione ricorre il V. deducendo tre motivi di censura, non resiste la controparte.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi e quesiti dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

SINTESI DESCRITTIVA. Nel primo motivo si deduce la violazione degli artt. 160 e 291 c.p.c., senza la precisazione della norma procedurale di riferimento, proponendosi la tesi della inesistenza dello atto di notificazione originaria, rispetto alla nullità sanabile con la rinnovazione della citazione. Il quesito a ff 6 del ricorso sintetizza la tesi.

Nel secondo motivo si deduce la violazione del ed giudicato esterno costituito da una sentenza del Tribunale di Bergamo, confermata in appello. La tesi, formulata nel quesito è che la Corte di appello ben poteva ricorrere allo istituto della compensazione per la parte dei canoni già coperta da tale giudicato.

Nel terzo motivo si deduce, in via gradata, che il contratto era soggetto alla disciplina della L. n. 392 del 1978 ed il relativo quesito si articola come error in iudicando indicando le norme che si assumono violate.

CONFUTAZIONE. In senso contrario si osserva, quanto al primo motivo, che lo stesso risulta inammissibile rispetto alla ricostruzione della chiamata in ius, come correttamente ricostruita da entrambi i giudici del merito,con lo effetto sanante della costituzione tardiva della parte contumace. Tale ratio decidendi sostiene la verifica della corretta costituzione del contraddittorio, risultando ultronee ai principi del giusto processo, istanze dirette a dilatare nel tempo una decisione matura allo stato degli atti ed ampiamente dibattuta nel merito.

Il secondo motivo è inammissibile in relazione al quesito formulato, che non tiene in alcun conto la puntualizzazione data dalla Corte di appello che rileva la inesistenza del rapporto di giudicato esterno, avendo la sentenza esterna – di cui non si documenta il passaggio in giudicato,, un diverso oggetto tale da non concretare alcun contrasto di giudicati. VEDI per la opera selettiva tra forma e formalismo le recenti SU 15 dicembre 2008 n. 29290.

Il terzo motivo, che denuncia errores in iudicando, appare in parte nuovo rispetto alle conclusioni rassegnata in appello ed è manifestante infondato sul rilievo che il contratto in questione venne stipulato a norma della L. n. 352 del 1992 e che la clausola in questione per il rimborso delle spese di ritinteggiatura era perfettamente valida e venne accettata dalla controparte, come si legge a ff 8 e 9 della corretta motivazione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; nulla per le spese non avendo resistito la controparte.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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