Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 16-02-2011, n. 5838 Motivi di ricorso Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Catania, con decreto del 22.02.2010, rigettava il gravame proposto da P.G. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale etneo, in data 22 febbraio 2010, aveva applicato a suo carico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni due con obbligo di presentazione all’autorità di P.S. due volte la settimana.

A sostegno della decisione la Corte di merito ha ribadito il giudizio espresso dal giudice di prime cure in ordine alla pericolosità sociale del P., dedotta dalla condanna riportata nel 2007 per l’accertata coltivazione su un fondo di sua proprietà di 6500 piante di canapa indiana e kg. 400 di marijuana, dal complessivo significato criminale delle condotte giudicate e dalla frequentazione assidua di persone pregiudicate.

2. Si duole di tale pronuncia il P., con l’assistenza del suo difensore di fiducia, che ricorre per cassazione chiedendone l’annullamento sul rilievo che la stessa sarebbe viziata da difetto di motivazione e violazione di legge.

Deduce in particolare la difesa ricorrente che:

– la condanna molto enfatizzata dal giudice della prevenzione rappresenta un unicum nel corso della esistenza dell’interessato;

– v’è in atti la prova della precisa volontà dell’interessato di recidere i già occasionali contatti con ambienti malavitosi;

– è stata altresì provata la costante attività lavorativa del proposto;

– il decreto impugnato travisa clamorosamente i fatti di causa là dove evoca inesistenti frequentazioni con elementi malavitosi, ovviamente rimasti anonimi, del tutto assenti negli atti del procedimento;

– il giudizio di pericolosità sociale rimane affidato pertanto ad un unico precedente a dispetto dei parametri di legge.

3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso.

Nelle more del giudizio la difesa ricorrente ha altresì depositata memoria difensiva al fine di ribadire che la misura di prevenzione sarebbe stata applicata al di fuori dei casi contemplati dalla legge e che, nel caso in esame, non sarebbe stata accertata una abituale condotta di vita giustificativa della misura medesima.

4. La doglianza si appalesa infondata.

Giova premettere che, a mente della disciplina portata dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, il decreto con il quale la Corte di Appello decide in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale in materia di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 3 della legge citata) è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge, vizio, quest’ultimo, nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione nella ipotesi in cui essa sia del tutto omessa ovvero apparente.

Nel caso di specie sussiste la denunciata violazione di legge sub specie della motivazione apparente ovvero mancante in ordine alla sussistenza nel caso in esame del requisito ineludibile dell’attualità della pericolosità sociale giustificativa della misura impugnata. Ed invero appare opportuno rammentare che la C. Cost, sin dal 22.12.1980, con la sentenza n. 177, dichiarò la illegittimità, per violazione dell’art. 25 Cost., comma 3, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 3, nella parte in cui elencava tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima, coloro che, per le manifestazioni cui avevano eventualmente dato luogo, davano fondato motivo di ritenere che erano proclivi a delinquere. Tanto per sottolineare che, in forza del regime risultante dall’intervento del giudice delle leggi, nel giudizio di prevenzione va categoricamente esclusa la prognosi negativa in ordine alla proclività a commettere azioni delittuose, dovendosi invece ancorare il relativo giudizio all’accertamento dell’attualità di una apprezzabile pericolosità.

Nel caso di specie l’unica condanna del proposto, risalente al 2007, combinata con un palese travisamento di fatti rilevanti nel giudizio di prevenzione, quali le inesistenti frequentazioni con soggetti malavitosi, in nulla sostengono l’accertamento della richiesta attualità, per quanto detto non confondibile con la proclività, come viceversa irritualmente adombrato dal giudice a quo. Di più;

siffatto quadro complessivo caratterizzante la situazione processuale in esame riverbera sulla motivazione impugnata rendendola apparente, per un verso, ed omissiva di un requisito essenziale della decisione, per altro verso.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione rispetto a quella che ha giudicato nel presente giudizio in ossequio ai principi di cui all’art. 34 c.p.p., per nuovo esame alla luce delle osservazioni e dei principi innanzi illustrati.
P.Q.M.

la Corte annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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