T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 469

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato al Comune di Milano ed alla Società Immobiliare R. srl il 26 luglio 2010, la C. Srl ha chiesto l’accesso alla documentazione, a tutti gli atti e a tutti i provvedimenti anche endoprocedimentali adottati dal Comune di Milano in riferimento all’intervento promosso dalla Società Immobiliare R. srl sull’immobile sito in Milano, Via R. n. 7.

La società ricorrente ha chiesto, altresì, l’annullamento del silenziorigetto serbato dal Comune di Milano in ordine all’istanza di accesso agli atti che la ricorrente ha presentato il 25.5.2010.

A sostegno delle sue richieste la C. Srl ha dedotto varie censure sotto il profilo della violazione di legge.

La camera di consiglio è stata fissata prima per il 3/11/2010, poi per il 17/11/2010, poi per il 13/1/2011 ed infine per il 10/02/2011 quando è stata trattenuta per la decisione.

Tali rinvii si sono resi necessari per consentire il completamento dell’accesso agli atti.

Alla camera di consiglio del 10/02/2011 la difesa della società ricorrente ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo infine ottenuto la documentazione richiesta, ma ha insistito in punto spese. La difesa comunale ha invece chiesto la compensazione in punto spese.

Il Collegio ritiene di dover accedere alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di porre a carico del Comune le spese del presente giudizio.

Non è infatti dubitabile che sia stato il comportamento del Comune di Milano a costringere la C. Srl ad iniziare e proseguire il giudizio stesso.
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Milano al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di causa che si liquidano in Euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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