Cass. pen., Sez. VI, Sent. 9 – 15 dicembre 2009, n. 47922

Fatto e diritto

1. – Con la sentenza del 3.11.2009 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo n. 23/09 emesso il 18.9.2009 dal Tribunale rumeno di Bacau per finalità di carattere processuale (esercizio dell’azione penale) nei confronti della cittadina rumena M. B., residente in Italia dal 2004 con regolare attività lavorativa, disponendo la consegna della donna alla richiedente autorità giudiziaria della Repubblica di Romania nell’attuale stato di custodia cautelare carceraria. Consegna che la Corte territoriale ha espressamente subordinato, ai sensi dell’art. 19 – co. 1, lett. c) – L. 69/05, alla condizione che la B. sia rinviata in Italia per espiarvi la pena eventualmente inflittale all’esito del procedimento penale pendente nei suoi confronti nel suo Paese di origine.
2. – La cittadina rumena è stata arrestata a Torino il 12.10.2009 dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 11 L. 69/05. L’arresto della donna (“sentita” ex art. 13 L. 69/05 e non consenziente ad una sua consegna alla Romania senza formalità) è stato ritualmente convalidato dal Presidente della Corte di Appello torinese il 14.10.2009 con coeva applicazione alla donna della misura cautelare della custodia in carcere. Sulla base della documentazione dell’autorità giudiziaria rumena di cui all’art. 6 L. 69/05 (mandato di arresto europeo e provvedimento cautelare presupposto), la Corte territoriale ha rilevato la sussistenza di adeguata motivazione del provvedimento coercitivo dello Stato di emissione del m.a.e. in ordine ai due reati ascritti alla B., integrati dalla partecipazione ad una associazione criminosa dedita all’acquisizione e alla introduzione illecite in Romania di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e dall’acquisto e introduzione in Romania di grammi 500 di hashish in una o più occasioni. Reati commessi nei primi mesi del 2009 e per i quali è intervenuta (in accoglimento del ricorso del pubblico ministero avverso l’iniziale provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare carceraria adottato dal Tribunale di Bacau) la decisione coercitiva della Corte di Appello di Bacau (organo collegiale della cautela) in data 24.6.2009, che ha deliberato la sussistenza nei confronti della B. di gravi indizi di reità per i due reati contestatile e di connesse esigenze cautelari, applicandole la misura custodiale di “arresto preventivo per un periodo di dieci giorni”. A tale “sentenza” (rectius ordine di arresto) della Corte di Appello di Bacau ha dato esecuzione il mandato di arresto europeo n. 23/09 del Tribunale di Bacau per cui è processo.
Da un lato i giudici torinesi hanno ritenuto i fatti oggetto della consegna processuale “a tempo” richiesta dalla Romania scanditi dal requisito della doppia punibilità ex art. 7 L. 69/05 (fatti considerati come reato anche dalla legge italiana: artt. 73, 74 LS) e sorretti da congrui e gravi indizi di colpevolezza. Da un altro lato gli stessi giudici hanno escluso l’esistenza di eventuali condizioni ostative alla consegna previste dalle disposizioni interne disciplinanti la procedura passiva di consegna di cui alla legge n. 69/05. Con contestuale separato provvedimento, poi, la stessa Corte territoriale ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria applicata alla B. con quella degli arresti domiciliari (atteso l’evidente pericolo di fuga sotteso alla disposta consegna della donna).
3. Contro la sentenza favorevole all’esecuzione del m.a.e. ha proposto ricorso per cassazione M. B. (art. 22 co. 1 L. 69/05), deducendo un unico vizio di violazione di legge e – soltanto in via subordinata – invocando la sostituzione della misura carceraria applicatale con altra meno afflittiva.
La ricorrente lamenta l’inosservanza dell’art. 18 – co. 1, lett. p) – L. 69/05, poiché entrambi i reati contestatile dall’autorità giudiziaria rumena debbono considerarsi in tutto o in parte commessi in Italia. In vero l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che le viene mossa contempla la costituzione di un sodalizio criminoso stretto con altri connazionali, gravitanti anch’essi per più versi sul territorio italiano, sì che l’associazione opera per i propri illeciti fini anche in Italia e non soltanto in Romania. D’altro canto il ruolo associativo attribuitole, caratterizzato dall’essersi fatta carico di acquisire sostanze stupefacenti da far pervenire in Romania per la successiva commercializzazione, risulta svolto in Italia. In particolare le si attribuisce l’acquisto di almeno 500 grammi di hashish, che avrebbe fatto giungere in Romania in disponibilità della figlia I. N. incaricata di curare la vendita della sostanza. Tale acquisto e la connessa illecita detenzione della sostanza drogante – come si evince dal provvedimene cautelare emesso dalla Corte di Appello di Bacau e dal susseguente mandato di arresto europeo rumeno – sono avvenuti sicuramente in Italia, dove la ricorrente risiede fin dal 2004 e dove esercita regolare attività di parrucchiera, soltanto occasionalmente facendo ritorno in Romania. Ne consegue che, in applicazione del principio di territorialità del reato sancito dall’art. 6 co. 2 cp, i fatti criminosi ascritti alla B. debbono considerarsi in tutto o in parte commessi in Italia, di guisa che il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità rumena non può trovare esecuzione per l’espressa causa ostativa prevista dal citato art. 18 – co. 1, lett. p) – L. 69/05.
4. Il ricorso di M. B. è fondato.
La condotta di partecipazione ad una consorteria criminosa volta al traffico di stupefacenti verso la Romania attribuita alla cittadina rumena, consorteria pur in ipotesi verosimilmente costituita o formata in Romania, estende le proprie espressioni operative e funzionali nel territorio italiano, in cui la donna espleta il suo ruolo di procacciatrice delle sostanze stupefacenti da far pervenire in Romania. L’ulteriore connessa accusa di commissione del reato fine di acquisto e importazione illegali in Romania di gr. 500 di hashish è afferente a condotta realizzata nei suoi segmenti iniziali (acquisto e detenzione illeciti della droga) certamente in Italia. Non diverse conclusioni sono possibili alla stregua dell’analisi descrittiva dei due reati contestati alla B. enunciata nel provvedimento di arresto preventivo “a tempo” adottato nei suoi confronti dalla Corte di Appello rumena di Bacau e nella pedissequa sintesi contenuta nel mandato di arresto europeo del Tribunale di Bacau del 18.9.2009.
Dall’ordinanza restrittiva rumena si desume agevolmente che i due reati “rumeni” involgono la loro realizzazione per massima parte in territorio italiano sino al momento dell’esportazione della sostanza drogante verso la Romania. Esportazione predisposta, organizzata e attuata in Italia (o dall’Italia) con il contributo delittuoso sviluppato sul suolo italiano dalla cittadina rumena. In vero nel provvedimento cautelare coercitivo che ha dato origine al m.a.e. processuale rumeno si precisa innanzitutto, quanto alla contestata partecipazione della donna alla associazione criminosa in materia di stupefacenti, che la B. ha agito con alcuni coindagati quale “prima fonte degli stupefacenti” per gli imputati già arrestati in Romania, cioè preoccupandosi di reperire ed acquistare sostanze stupefacenti. Ruolo che inevitabilmente ha potuto svolgere soltanto in Italia, dove si è trasferita in modo stabile fin dal 2004 e da dove non si è allontanata per alcun altro Paese, salvo recarsi sporadicamente e per brevi periodi in Romania. Il provvedimento restrittivo rumeno precisa in secondo luogo, quanto alla condotta di importazione di droga in Romania, che le fonti probatorie suffragano l’assunto accusatorio per cui la B. intorno al mese di aprile 2009 risulta in due occasioni aver acquistato e inviato in Romania 500 grammi circa di hashish per volta,
Sulla scorta dei dati esposti nel provvedimento cautelare per la cui esecuzione l’autorità giudiziaria rumena ha emesso l’euromandato di arresto del 18.9.2009 appare evidente, dunque, che la B. ha commesso in territorio italiano (con ogni plausibilità a Torino, città in cui vive e lavora) in tutto o per loro gran parte i due reati che le sono contestati dall’autorità giudiziaria rumena. Evenienza che integra la causa ostativa prevista dall’art. 18 – co. 1, lett. p) – L. 69/05 e impedisce di disporre l’invocata consegna della donna alla Romania (cfr.: Cass. Sez. Fer., 11.9.2008 n. 35288, Filippa, rv. 240719; Cass. Sez. 6, 28.10.2008 n. 40287, Erikci, rv. 241519: “Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero”).
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ordinandosi l’immediata scarcerazione della B. se non altrimenti detenuta. L’illustrata consumazione in territorio italiano degli anzidetti reati contestati alla donna dall’autorità giudiziaria rumena impone l’immediata trasmissione degli atti (copia del mandato di arresto europeo e del provvedimento restrittivo della Corte di Appello di Bacau, copia della presente sentenza) al Procuratore della Repubblica di Torino per le eventuali determinazioni e iniziative di competenza – ove non già altrimenti edotto dei fatti – in ordine alle vicende criminose coinvolgenti la persona della B..
La cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 22 co. 5 L. 69/05 e alle informative connesse allo status libertatis della B. previste dall’art. 626 cpp.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone l’immediata scarcerazione di B. M. se non detenuta per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 della legge n. 69 del 2005 nonché per quelli di cui all’art. 626 cpp.
Dispone altresì che la cancelleria trasmetta immediatamente copia del presente dispositivo alla Procura della Repubblica di Torino.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *