Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7245 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Fiumicino accoglieva la domanda di S. T. di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta nei confronti di R.L., C.G. e la s.p.a.

AXA, per i danni causati dalla vettura Polo alla Peugeot dell’attore.

Il Tribunale di Civitavecchia, su appello dell’AXA, condannava i convenuti al risarcimento del danno di Euro 44 9,26, ritenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura dell’85%.

Riteneva il tribunale che nella fattispecie era l’auto dello S., che intendeva svoltare a sinistra, che doveva dare la precedenza all’auto Polo dei convenuti, che proveniva in senso contrario, prima di impegnare la mezzeria di quest’ultima, che aveva la precedenza;

che l’auto condotta dal convenuto R., tuttavia, doveva avvicinarsi all’incrocio segnalato a velocità più moderata, donde il concorso di colpa sua nella misura del 15%, rimanendo a carico dell’attore il concorso di colpa nella misura dell’85%.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso la AXA s.p.a..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 141, 142 e 145 C.d.S. art. 41 c.p.c., comma 2 e artt. 1227, 2054 e 2056 c.c..

Assume il ricorrente che il tribunale non avrebbe correttamente valutato la precedenza di fatto che egli aveva nello svoltare a sinistra, rispetto alla macchina antagonista, con la conseguenza che era questa che avrebbe dovuto rallentare la marcia.

2. Il motivo è infondato.

La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova (Cass. n. 8526 del 05/05/2004).

Ne consegue che, poichè nella fattispecie si è verificato lo scontro tra veicoli,non vi era per l’auto dell’attore alcuna precedenza di fatto nell’attraversamento della mezzeria di non sua competenza.

Inoltre, quanto alla ricostruzione dell’incidente, va rilevato che, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concretizza in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758).

Nella fattispecie la motivazione adottata dalla sentenza impugnata nella ricostruzione dell’incidente è immune da vizi motivazionali rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità. 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 142 e 145 C.d.S., artt. 1227, 2054 e 2056 c.c..

Secondo il ricorrente erroneamente il tribunale ha ritenuto un concorso di colpa sua dell’85%, mentre doveva ritenersi assolutamente prevalente la colpa del convenuto nella produzione dell’incidente (a cui anzi doveva riconoscersi l’esclusiva responsabilità).

4. Il motivo è infondato.

Anche l’accertamento del grado di colpa costituisce una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito.

E’ giurisprudenza costante di questa corte che la graduazione delle colpe concorrenti, non potendo essere determinata con certezza, deve necessariamente essere apprezzata con criteri di approssimazione dal giudice del merito, con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al sindacato in questa sede di legittimità qualora risulti sorretto da motivazione esauriente ed esente da vizi logici, come nella fattispecie (Cass. n. 2782 del 26/10/1973; Cass. n. 5375 del 05/04/2003).

Infatti non solo la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, ma anche la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, come è appunto avvenuto nella fattispecie.

5. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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