Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7244 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 4 novembre 2005, ha rigettato l’appello proposto da C.A., nella qualità di titolare della ditta individuale Dribbling, avverso la sentenza del gennaio del 2003, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere dal Condominio del (OMISSIS) e dalla s.r.l. Sirob Costruzioni il risarcimento dei danni sofferti alla sua attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli sportivi, in dipendenza a suo dire dell’esecuzione da parte della detta società di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale. p. 2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, C. A..

Gli intimati non hanno resistito.
Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" e "omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa il punto decisivo della controversia consistente nel dovere di accertare in concreto la sussistenza di elementi tali da far ritenere che, malgrado la materiale omissione, la ricorrente avesse inteso insistere nelle richieste istruttorie pretermesse".

Vi si censura la sentenza impugnata perchè – dopo avere disatteso la valutazione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie della ricorrente, assumendo che esse fossero inammissibili, in quanto formulate soltanto nelle memorie ai sensi dell’art. 184 c.p.c., in situazione in cui nella citazione non era stata formulata alcuna istanza istruttoria ed era stata chiesta soltanto una c.t.u. – la Corte salernitana avrebbe rigettato l’appello ritenendo che la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni delle dette istanze istruttorie potesse far presumere la rinuncia o l’abbandono delle stesse, con conseguente non riproponibilità in appello.

1.1. Il motivo è inammissibile, perchè non critica l’effettiva motivazione della sentenza impugnata, la quale ha, in realtà osservato, nella seconda metà della pagina dodici e nella pagina tredici fino alla penultima proposizione, che la doglianza sulla mancata ammissione delle prove da parte del giudice di primo grado era inammissibile, in quanto dette prove erano state dichiarate inammissibili dal Tribunale con l’ordinanza del 16-17 gennaio 2002, ma non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, il che rendeva inammissibile dolersi della loro mancata ammissione in appello.

Tale motivazione (che, lo si nota per incidens e ad abundantiam, corrisponde al tenore della precisazione delle conclusioni attorea all’udienza del 25 settembre 2002, in cui l’attrice concluse come da atto introduttivo) viene espressamente ritenuta dalla Corte territoriale dirimente in chiusura della pagina tredici, anche se poi, per la verità inutilmente essa si diffonde – pur essendo consapevole della superfluità dell’esame – a censurare la valutazione del primo giudice sull’impossibilità di dedurre prove da parte di chi non le abbia articolate in citazione, e, quindi, – nuovamente ribadendo la superfluità del rilievo – sull’esattezza della valutazione di irrilevanza delle prove pure formulata dal primo giudice in aggiunta all’altra.

Entrambi gli esercizi motivazionali della corte territoriale sono ultronei, perchè il suo potere decisionale in appello avrebbe dovuto esaurirsi con l’affermazione che in appello la ricorrente non poteva chiedere le prove non ammesse dal primo giudice, perchè non le aveva riproposte all’atto della precisazione delle conclusioni. Rilievo che sarebbe stato assolutamente dirimente, perchè (al di là della giurisprudenza pure evocata dalla sentenza impugnata) conforme alla specifica giurisprudenza di questa Corte: per tutte Cass. n. 25157 del 2008, secondo cui "La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poichè, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello". Nonchè, in termini generali sulle ordinanze emesse in sede istruttoria, Cass. n. 7055 del 2004, secondo cui "In tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purchè la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè – ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo – è precluso al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello".

In disparte l’esattezza della motivazione assorbente della Corte territoriale, dalla circostanza che la censura non si parametra ad essa, discende che il motivo articolato è inammissibile perchè critica una ratio decidendi che non è quella effettiva della sentenza impugnata.

Viene allora in rilievo il principio di diritto secondo cui "Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4" (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi). p. 2. L’inammissibilità del primo motivo e, quindi, la formazione del giudicato sull’effettiva motivazione adottata dalla Corte territoriale, rende superfluo l’esame degli altri due motivi che pongono questioni (al di là di ogni valutazione sulla loro assolutamente problematica fondatezza) dipendenti dall’accoglimento del primo. Essi sono, pertanto, inammissibili. p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile, perchè lo sono tutti e tre i motivi proposti.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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