Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7239 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. P.B. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro R.O., R.E. e la RAS- Riunione Adriatica di Sicurtà, avverso la sentenza del 19 aprile 2005, con la quale il Giudice di Pace di Roma – da lui investito della domanda intesa ad ottenere dai predetti, nelle rispettive qualità di proprietario, conducente ed assicuratrice per la r.c.a. il risarcimento dei danni sofferti dalla propria autovettura a causa di un sinistro occorso con un motociclo condotto da R.E. e di proprietà di R.O. – ha, nella costituzione della detta società e nella contumacia degli altri due convenuti, rigettato la domanda, che era stata conchiusa nel limite della giurisdizione equitativa. p. 2. Al ricorso ha resistito la società intimata.
Motivi della decisione

p. 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia "violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 189 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4".

Vi si lamenta che il Giudice di Pace abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità – ai sensi dell’art. 164 c.p.c. – dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, che era stata formulata dalla società assicuratrice nella sua comparsa di risposta, sotto il profilo che lo stesso attore non aveva in alcun modo quantificato l’ammontare o la tipologia dei danni materiali sofferti dalla sua autovettura. Detta eccezione non era stata rinunciata dalla convenuta ed inerendo una questione pregiudiziale di rito avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., essere esaminata prima del merito.

L’ammissibilità del motivo sotto il profilo dell’interesse viene prospettata adducendosi, pur con una certa confusione espositiva (a pagina 7, rigo 2, il termine "fondata" diviene "infondata") che:

a) se l’eccezione fosse stata esaminata e se ne fosse riscontrata la fondatezza, il rapporto processuale si sarebbe riconosciuto non validamente instaurato e sarebbe stata preclusa ogni indagine sul merito e, quindi, la decisione su di esso, salvo l’ordine di rinnovazione della citazione, che, tuttavia, se non eseguito dal qui ricorrente, avrebbe impedito la pronuncia sul merito e – per a quel che sembra – la stessa statuizione sulle spese di lite;

b) se l’eccezione, come dichiara di reputare il ricorrente, fosse stata ritenuta infondata, il suo rigetto avrebbe determinato una soccombenza della società su di essa, con conseguente soccombenza reciproca e compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., totale o parziale.

2. Il ricorso appare manifestamente inammissibile per assoluta carenza di interesse ad impugnare.

Quanto al profilo sub a), il Collegio osserva che l’interesse ad impugnare in esso prospettato è insussistente al lume del principio di cui all’art. 157 c.p.c., u.c.. Tale norma esclude che la nullità possa essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. Nella specie è pacifico che la nullità della citazione introduttiva, ove esistente, sarebbe stata determinata dallo stesso ricorrente-attore.

Ora, una nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., può determinare la nullità della sentenza che sia successivamente pronunciata solo se gli atti successivi fino ad essa siano stati dipendenti dall’atto nullo.

Ebbene, se si ipotizza che, quando il giudice pronuncia la sentenza su una domanda effettivamente affetta da nullità dell’atto introduttivo della domanda quanto alla editto actionis che sia stata eccepita dalla parte convenuta, senza dar corso all’ordine di rinnovazione – e, quindi, senza affidare alla parte attrice il potere di allegazione dei fatti idonei ad individuare la domanda mediante la rinnovazione – possa configurarsi una nullità della sentenza stessa, derivata dalla non rimediata nullità della domanda e non piuttosto una nullità della sentenza per avere il giudice provveduto su una domanda individuandola d’ufficio, in violazione del principio della domanda ( art. 99 c.p.c.), è giocoforza ritenere che alla nullità derivata della sentenza debba applicarsi lo stesso principio dell’art. 157 c.p.c., comma 3, relativo alla nullità originaria che ha avuto effetti causativi della nullità della sentenza. E dunque deve concludersi che la parte che ha dato causa alla nullità che ha prodotto i suoi effetti sulla sentenza non possa dolersi con i mezzi di impugnazione della nullità della sentenza con riferimento a quella nullità cui essa stessa ha dato causa. p. 3. Riguardo al profilo sub b) vale lo stesso rilievo.

Ad esso deve aggiungersene – lo si osserva ad abundantiam – uno ulteriore.

Fermo che del tutto erroneamente il ricorrente sostiene che se l’eccezione di nullità della domanda fosse stata esaminata e ritenuta infondata si sarebbe avuta una situazione di soccombenza reciproca (posto che "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ( art. 92 cod. proc. civ., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. (ord.) n. 22381 del 2009) e che, semmai l’infondatezza dell’eccezione di nullità, avrebbe potuto determinare solo una eventuale compensazione parziale delle spese di lite, si osserva che nella specie parte ricorrente non avrebbe potuto nemmeno lamentare la violazione dell’art. 92 c.p.c., sotto tale profilo sulla base di quella che avrebbe potuto essere la condotta del Giudice di Pace che avesse esaminato l’eccezione. Infatti, "In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione" (Cass. sez. un. n. 14989 del 2005; Cass. n. 28492 del 2005 e n. 7607 del 2006). p. 4. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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